Salva Casa: attenzione al termine ufficiale per non perderlo

Se c’è l’abuso edilizio, interviene il Decreto Salva Casa, ma non in tutti i casi. Condizioni in cui non è applicabile, non solo il termine ufficiale.

La materia dell’abuso edilizio è ostica, ma ci sono delle misure “sanatorie” che ripristinano alcune situazioni. Grazie al Decreto Salva Casa è possibile, ma i contribuenti devono sapere quando lo è davvero. Quanti sono a conoscenza del fatto che non abbia efficacia retroattiva? Soprattutto è condizionato da altri elementi della giurisprudenza nella sua applicabilità.

sfondo scrivania con casetta in miniatura e simboli di legge, tondo con persone che scrivono documento
Salva Casa: attenzione al termine ufficiale per non perderlo- Trading.it

Con efficacia retroattiva si attiene alla fattività di un istituto, in questo caso il Decreto Sanatorio Salva Casa, anche per situazioni inerenti un tempo anteriore la sua pubblicazione e conseguente entrata in vigore. In parole povere, questo strumento non ha questa caratteristica, non vale per il passato.

La sanatoria di natura semplificata non è retroattiva. Se tale istanza è inoltrata prima del 30 maggio 2024, al fine di regolarizzare l’abuso edilizio, questa non beneficia delle regole del decreto. Ciò avviene perché non sussiste nessuna disposizione che consenta la sua applicazione nel passato, appunto prima della sua entrata in vigore, la data sopra indicata.

Per le istanze precedenti resta un accertamento di conformità standard. 

Ma quando è applicabile? Soprattutto ci sono istituti giuridici che ne condizionano l’efficacia? Sono domande da porsi, perché determinano delle conseguenze inedite.

Quando si applica il Decreto Salva casa? Istituti giuridici che non valgono

Diviene fondamentale comprendere quando il Decreto Salva Casa si applica, e in quale maniera istituti giuridici come quello del “Silenzio assenso” abbiano una gestione mirata ed inedita a molti.

casetta in miniatura, martelletto del giudice e chiavi
Quando si applica il Decreto Salva casa? Istituti giuridici che non valgono- Trading.it

È il Consiglio di Stato nella sentenza del 19 febbraio, la n. 1394 a confermarlo: non c’è retroattività. Oggetto della questione, la domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento, o eventualmente di rifiuto da parte di un Comune sulla SCIA, in merito ad una richiesta di sanatoria del 22 gennaio 2024. Questa avanzata proprio da una ditta.

Competente in materia, è il TAR che ritiene inapplicabile lo Ius Superveniens, costituito dall’istituto di silenzio assenso. Conferma che il silenzio sulla SCIA sia di inadempimento. La ditta risponde con il ricorso per farsi riconoscere la sanatoria semplificata, la quale prevede l’istituto del silenzio assenso davanti l’inerzia del Comune.

Com’è terminata la vicenda? Palazzo Spada conferma quanto deciso dal TAR. Perché la sanatoria semplificata è prevista per interventi posti in parziale difformità con il permesso di costruire o dalla SCIA. Ma anche per quelli di variazioni essenziali o di assenza di permesso.

L’abuso deve essere conforme alle regole edilizie sia nel momento della realizzazione della costruzione che alla presentazione della domanda.

Il responsabile dell’Ufficio tecnico comunale deve rispondere con un provvedimento espresso entro 45 per il permesso, e 30 per la SCIA, passati i termini, scatta la formazione del silenzio assenso. Ma dato che la disposizione è entrata in vigore dopo gennaio, ecco che si conferma quanto ribadito sinora.

Il Consiglio di Stato ribadisce che il Decreto Salva casa non si applica retroattivamente, nonostante ce ne siano i presupposti. Lo stesso Palazzo Spada afferma che l’istituto del silenzio assenso non si può presentare per l’istanza. Quindi, si sostanzia il silenzio, inadempimento.

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