Il Superbonus 110% per gli immobili unifamiliari necessita del SAL del 30% degli interventi, entro il 30 giugno 2022. La disciplina, però, crea enorme confusione.
L’obbligo di inviare il SAL (Stato Avanzamento Lavori) del 30% preoccupa sia i proprietari degli immobili sia le aziende, che temono di non riuscire a rispettare il termine. Il Governo ha introdotto la necessità di tale documento per permettere la proroga dei lavori fino al 31 dicembre 2022, ma il rischio è quello di non poter usufruire dell’agevolazione.
SAL per Superbonus 110%: la percentuale del 30% si riferisce agli interventi trainanti o trainati?
Un lettore ha posto il seguente quesito:
“Salve, il SAL del 30% dei lavori totali entro il 30 giugno 2022 deve indicare esclusivamente i lavori relativi ai soli interventi trainanti o deve indicare anche gli interventi trainati? Dunque, se entro il 30 giugno effettuo almeno il 30% dei lavori totali ma, tra questi, solo quelli trainati ed i lavori trainanti li effettuo successivamente (ad esempio per mancata consegna del materiale ordinato), possono ugualmente usufruire del Superbonus 110%? Grazie.”
SAL del 30%: perché è necessario per ottenere la detrazione?
Il SAL (ossia lo Stato di Avanzamento dei Lavori) è l’atto contabile fondamentale e funzionale alla cessione del credito o allo sconto in fattura e “riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell’appalto sino ad allora” (art. 14 comma 1, lett. d) del decreto n° 49 del 7 marzo 2018).
Secondo l’attuale disciplina, dunque, per godere della detrazione, non si guarderà alla data di pagamento, bensì al SAL. In che modo? Un tecnico abilitato ha il compito di documentare come procedono i lavori; tale atto, infatti, ha l’obiettivo di specificare a che punto sono i lavori e, in base a tali dati, sancire se si può beneficiare del Superbonus 110%.
Il ruolo del tecnico
Solo se il tecnico riconosce che è stato eseguito il 30% dei lavori totali, compila l’asseverazione del SAL e la inoltra al sito ENEA (l’Ente responsabile del controllo e della gestione del bonus). Non è possibile, inoltre, presentare più di due SAL intermedi per il Bonus, oltre a quello che certifica la fine dei lavori.
Si potranno, dunque, asseverare i SAL per la detrazione del 110% in tale modo:
- primo SAL al 30% degli interventi effettuati;
- secondo SAL al 60%;
- terzo SAL al 100%.
È necessario che tra i due SAL intermedi ci sia il 30% di differenza (se, ad esempio, il primo sarà del 42%, il secondo dovrà essere del 72% dei lavori eseguiti).
In definitiva, il requisito fondamentale per ottenere il beneficio è lo stato degli interventi effettuati e non le fatture emesse.
SAL per Superbonus 110% e per Sisma bonus: in cosa differiscono?
Il SAL è il certificato senza il quale non è possibile usufruire del Superbonus 110%. Le problematiche relative a tale documento riguardano l’ipotesi in cui nello stesso immobile vangano effettuati lavori di diverso tipo.
Cosa succede, infatti, per gli immobili interessati da interventi antisismici e di potenziamento energetico? È possibile sfruttare contemporaneamente il Superbonus 110% e il Sisma bonus, ma solo a determinate condizioni.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito i dubbi di alcuni contribuenti che volevano utilizzare la cessione del credito per effettuare due tipologie differenti di interventi. L’Ente, infatti, ha precisato che “l’esercizio della predetta opzione è subordinato alla condizione che ciascun SAL si riferisca ad almeno il 30% dell’intervento complessivo”. Dunque, l’Ente ha specificato che il SAL deve essere realizzato per ogni lavoro per il quale si chiede l’agevolazione fiscale.
I due documenti, inoltre, dovranno essere presentati autonomamente e da tecnici differenti e con competenze diverse. Infatti, il SAL per il Sisma bonus deve essere trasmesso da “professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza”. Quello per il Superbonus, invece, è affidato a “tecnici abilitati”.
Conclusioni
L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che: “Per quanto riguarda la modalità di determinazione del 30% dell’intervento agevolabile, necessario (ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 121 del decreto Rilancio) per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, occorre fare riferimento all’ammontare complessivo delle spese riferite all’intero intervento e non all’importo massimo di spesa ammesso alla detrazione.”
Inoltre, per ogni SAL, vanno specificati l’importo dei lavori detraibili, calcolato in fase di progetto, e quello degli interventi relativi alla stato di avanzamento dei lavori oggetto del Bonus.