Una modalità di pagamento sempre più diffusa negli ultimi tempi. Un serie di vantaggi per datore di lavoro e lavoratore stesso.
La differenza tra le varie applicazioni della ritenuta d’acconto in cui i datori di lavoro operano come sostituti d’imposta in merito a compensi ai propri dipendenti e collaboratori, sono da considerare anche in base al reddito del soggetto interessato. Disciplinata dal DPR n. 600 del 1973 può essere applicata nel settore sia pubblico che privato. La concezione esatta dovrebbe far riferimento più che a una modalità di pagamento ad una modalità di prelievo fiscale, una operazione di fatto compiuta dal datore di lavoro nei confronti del suo dipendente anche occasionali in particolari condizioni di collaborazione.
Ecco quel che si legge nell’ articolo 64 del citato Dpr in merito alla ritenuta d’acconto applicata dal sostituto d’imposta: “Chi in forza di disposizioni di legge e’ obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto”. La visione sostanziale da assimilare è quella riferita al ruolo del sostituto di imposta che preleva per l’appunto dalla quota di retribuzione del lavoratore la parte che rappresenta la tassa e la versa in un secondo momento all’Erario. Le modalità di prelievo si differiscono per in due diverse percentuali applicabili in base alla presenza o meno di determinate dinamiche.
Generalmente la modalità di trattenuta, che come specificato in precedenza consiste in un prelievo per cosi dire anticipato effettuato dal datore di lavoro. Questi, in un secondo momento si preoccuperà poi di versare alle casse dello Stato quanto spettante per conto dello stesso lavoratore. La percentuale di trattenuta sul compenso spettante dal lavoratore viene applicata in misura pari al 20%. La misura può però variare per i soggetti non residenti ed arrivare quindi al 30%. Generalmente questa modalità di prelievo fiscale va applicata nei confronti dei lavoratori per cosi dire occasionali oppure legati al datore di lavoro in questione da una collaborazione di poche ore anche quotidiane.
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Giusto chiarire quindi, nel caso specifico del pagamento della retribuzione al lavoratore dipendente in caso di impresa pubblica o privata, la modalità di compilazione della stessa ricevuta di pagamento. Parliamo quindi di una prestazione occasionale, modalità che come chiarito favorisce di gran lunga l’entrata in scena della stessa ritenuta d’acconto. La ricevuta di pagamento deve quindi contenere:
Va chiarita, inoltre, la modalità di applicazione di tale strumento di prelievo fiscale in base ai diversi redditi, specificando inoltre su quali di questi essa va di fatto applicata. I seguenti redditi, possono godere, per cosi dire dell’applicazione della particolare modalità:
Regole praticamente uguali ad altre tipologie di trattamento per quel che riguarda la dichiarazione dei redditi. Da sottolineare che per redditi inferiori ai 5000 euro annui, nel caso di lavoratori occasionali o con particolari contratti di collaborazione, non è obbligatoria la presentazione della stessa dichiarazione. Una modalità di prelievo fiscale sempre più utilizzata insomma, che tra l’altro offre al lavoratore stesso la possibilità di vedersi rimborsato della stessa quota trattenuta. Operazione che soddisfa in questo caso entrambe le parti chiamate in causa, niente di meglio, insomma.
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