Rinuncia Superbonus 110%, quando un condomino dice “no”: chi paga?

Scopriamo cosa accade in caso di rinuncia Superbonus 110% da parte di uno o più condomini, in merito ai oneri professionali dell’architetto.

La detrazione fiscale relativa al Superbonus 110% è accessibile anche per i lavori di ristrutturazione eseguiti in ambito condominiale. Tuttavia, la legge ammette che uno dei condomini decida di rinunciare al Superbonus 110%. In tal caso, come vengono ripartiti gli oneri professionali dell’architetto?

 rinuncia Superbonus 110%
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Il Superbonus 110% è una detrazione IRPEF che permette di svolgere interventi edilizi di ristrutturazione su un immobile, con l’intento di migliorarne l’efficienza energetica.

È possibile accedere alla detrazione fiscale del 110%, che è fruibile sotto forma di sconto in fattura, che permette di ottenere immediatamente il beneficio fiscale. In questo caso, la ditta che effettua i lavori maturerà un credito d’imposta nei confronti nello Stato.

In alternativa, è possibile ottenere la detrazione in fase di dichiarazione dei redditi, ricevendo accrediti di importi uguali ripartiti in più anni.

Quando si accede al Superbonus 110% per effettuare lavori di ristrutturazione in ambito condominiale, l’opzione migliore è quella della cessione del credito. In questo modo, i condomini ricevono immediatamente il beneficio fiscale risolvendo, a monte, il problema della trasferibilità della detrazione in caso di future vendite.

Ma, all’interno di un condominio ci sono più famiglie e può accadere che un condomino decida di rinunciare al Superbonus 110%. In tal caso, nonostante sia stata effettuata la rinuncia, è necessario versare gli oneri relativi valutazioni effettuate dall’architetto. A chi spetta versare l’importo della parcella?

Rinuncia Superbonus 110%: il caso della parcella dell’architetto

Per effettuare lavori di ristrutturazione su condominio, accedendo alle detrazioni fiscali previste dal bonus 110%, è necessaria una delibera condominiale. In questo modo, tutti i condomini avranno la possibilità di approvare i contratti relativi agli interventi che rientrano nel Superbonus.

L’assembleare risulta approvata con la maggioranza ridotta. In sostanza, affinché la decisione passi è necessario un solo voto a favore della maggioranza dei presenti in assemblea. Inoltre, occorre che vi sia la rappresentanza di almeno un terzo dei millesimi di tutte le proprietà che compongono il condominio.

Di conseguenza, i condomini che non sono a favore della delibera non hanno la possibilità di contestare i lavori, soprattutto se gli interventi energetici non incidono sulle loro proprietà. In ogni caso, le spese devono essere ripartite tra tutti i condomini, compreso chi non ha approvato l’esecuzione dei lavori.

Anche in questo caso è necessario che venga rispettata la proporzione alle proprietà millesimali di ciascun condomino. Tuttavia, è possibile utilizzare criteri diversi, così come stabilitp dal condominio in base al principio di proporzionalità della spesa.

I condomini che hanno rinunciato al Superbonus 110% e dunque all’esecuzione dei lavori di ristrutturazione sono tutelati dalla legge. Per questo motivo, essi non possono essere sanzionati né dal punto di vista amministrativo né penale.

In ogni caso, le spese sono ripartite tra tutti i condomini. Fermo restando che i condomini favorevoli ai lavori di efficientemento energetico hanno la possibilità di farsi carico di tutte le spese, per superare il problema della contrarietà di coloro che si sono espressi a sfavore dell’opera edilizia.

Il caso dell’architetto

Dunque, tornando al quesito iniziale, in caso di rinuncia Superbonus 110% da parte di alcuni condomini le spese professionali dell’architetto devono essere ripartite tra tutti i condomini. Pertanto, anche in presenza di condomini contrari all’effettuazione dei lavori di ristrutturazione, gli interventi possono essere ugualmente eseguiti.

In tal caso, è necessario che vi sia una delibera dell’assemblea che riporti un numero di voti che rappresenti la maggioranza del condominio.

Così facendo, anche coloro che si sono espressi a sfavore del Superbonus 110% e più in generale degli interventi edilizi dovranno farsi carico degli oneri professionali, che saranno suddivisi tra tutti i condomini.

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