In un recente documento l’Inps rende noto che per ottenere la ricostituzione dell’assegno di esodo occorre la garanzia dell’assolvimento degli ulteriori oneri economici da parte del datore di lavoro.
Per ottenere la ricostituzione dell’assegno di esodo il lavoratore che ha cessato il rapporto lavorativo avrà bisogno necessariamente della garanzia del datore di lavoro riguardante l’assolvimento degli oneri economici aggiuntivi. Lo ha recentemente stabilito l’Inps con il documento nr. 2099/ 2022.
Gli assegni di esodo che consistono nell’indennità mensile nel contratto di espansione e nell’isopensione, contengono eventuali redditi o contributi che spettano al lavoratore dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
Con la domanda di ricostituzione inoltre il lavoratore potrà ottenere anche quei periodi contributivi che non erano stati conteggiati al momento della fine del suo rapporto lavorativo. Tale richiesta potrà produrre un reale beneficio soltanto se il datore di lavoro si accolla l’esborso economico per il pagamento dell’assegno.
Il dipendente dovrà quindi presentare domanda di ricostituzione dell’assegno di esodo congiuntamente ad una dichiarazione del datore di lavoro firmata e timbrata, che attesta la sua disponibilità ad accollarsi l’onere economico maggiore prodotto dalla ricostituzione stessa. Se ciò non avviene la richiesta non produrrà gli esiti sperati, così come ha precisato l’ente pensionistico.
Prestazioni di esodo e ricostituzione
Per favorire l’esodo anticipato dal mondo lavorativo spesso il datore di lavoro ricorre a degli strumenti come l’indennità mensile nell’ambito del contratto di espansione o l’isopensione. Consistono nel dare un assegno di accompagnamento alla pensione, sia essa anticipata o di vecchiaia, per facilitare l’uscita dei soggetti più anziani. Ad essere interessati a tale strumento sono coloro che entro un dato periodo di tempo dalla fine del rapporto lavorativo, generalmente in 5 anni, maturano i requisiti pensionistici.
Il datore di lavoro si assume appieno gli oneri economici di tale scelta, fornendo anche una fideiussione bancaria, anche se poi è l’Inps a versare materialmente i contributi all’interessato. La prestazione viene calcolata dall’ente pensionistico sulla base delle retribuzioni e dei periodi presenti nell’estratto conto contributivo quando termina il rapporto lavorativo. E il valore di tale misura di accompagnamento alla pensione è uguale alla cifra del trattamento previdenziale al quale avrebbe diritto l’interessato nel momento in cui accederebbe alla stessa prestazione.
Il lavoratore può ricorrere alla ricostituzione dell’assegno di esodo, con una revisione al rialzo in alcuni casi: ad esempio quando il suo datore di lavoro gli eroga dei compensi aggiuntivi dopo la cessazione del lavoro stesso, che sono però riferiti ad un periodo di tempo in cui lui era ancora alle sue dipendenze, come nel caso di premi di risultato.
La legge prevede infatti che ogni retribuzione imponibile ai fini pensionistici debba essere considerata nel calcolo delle prestazioni, se si riferisce ad un periodo lavorativo antecedente alla cessazione dello stesso, anche se viene erogata in seguito.
Allo stesso modo figurano eventuali domande di accredito inoltrate prima del termine del rapporto lavorativo, come ad esempio del servizio militare o della contribuzione accreditata di ufficio nell’estratto conto, come i periodi di integrazione salariale. Questo perché non erano ancora disponibili nel momento in cui si è provveduto alla liquidazione della prestazione di esodo.