Tema importante, quello inerente l’anticipo TFR: ma si può chiedere senza motivo? Ecco a seguire alcuni aspetti da sapere
Quando si parla di TFR si fa riferimento ad una questione di grande interesse, che suscita grande attenzione e, al cui riguardo, vi sono tanti possibili spunti da poter approfondire: ma si può chiedere senza motivo e quali conseguenze potrebbero esservi in busta paga? I dettagli a seguire.
Il Trattamento di Fine Rapporto è un elemento retributivo la cui erogazione è posticipata alla fine del rapporto lavorativo. Ciò vuole dire che, così come per altri istituti, anzitutto le mensilità aggiuntive, il TFR cresce di importo per ciascun mese di vigenza. Per quanto riguarda il contratto.
Al momento dell’interruzione del contratto, ciò avvenga per scadenza del termine. Oppure per licenziamento. O ancora dimissioni o risoluzione consensuale. I ratei maturati per ogni mese lavorativo sono sommati, avendo così l’ammontare da liquidare al dipendente. Rispetto alla regola generale per cui il pagamento del trattamento fine rapporto è previsto, per quanto riguarda la cessazione del contratto lavorativo, vi sono delle eccezioni. Ovvero delle ipotesi in cui, qualora si rispettino specifici requisiti imposti dalla legge. Una quota del medesimo viene anticipata al lavoratore. Con sua richiesta.
Tale anticipo TFR viene regolato dall’art.2120 del CodiceCivile, che regolamento le ragioni alla base della necessita di liquidità. Così come il tetto all’ammontare che si può anticipare. Nonché i requisiti soggettivi.
Ecco che, stante tale doverosa premessa, ci si potrebbe chiedere se il lavoratore possa fare o meno richiesta di anticipo del trattamento fine rapporto senza che vi siano motivi.
Sul tema anticipo TFR, vi sono come detto delle ragioni, delle motivazioni ai fini della richiesta dello stesso, le quali, come si legge su Money.it, sono: acquisto 1° casa per sé o per figli, con documentazione circa dichiarazione da parte del nota. Oppure altri documenti idonei. (Rispetto alla 1°casa, s fa riferimento ad un immobile. Il quale è destinato ad abitazione. E residenza. Per la famiglia). Le spese mediche legate a terapie ed interventi straordinari. Che sono riconosciuti da Sedi ASL. Le spese nel corso dei periodi di congedo per formazione. Oppure per attenzione facoltativa per maternità.
Money.it spiega che la giurisprudenza nel corso del tempo ha ammesso ricorso, circa il tema in oggetto, per riscatto di abitazione già occupata ad altro titolo. Per acquisto del suolo. Con l’obiettivo di costruire l’abitazione. L’acquisto dalla casa per il figlio. Fatto non dal lavoratore ma dal figlio medesimo. Per acquisto con mutuo ipotecario, qualora la somma, pur residua, fosse di importo pari oppure maggiore rispetto a quanto richiesto quale anticipo.
Vi sono poi talune circostanza che non sono state considerate meritevoli, in merito all’anticipo. E si tratta della ristrutturazione della casa già di proprietà. Del soggetto lavoratore. E ancora, la copertura di debiti contratti dal soggetto in relazione al pagamento del prezzo della casa. E dunque ai fini di evitare l’espropriazione forzata. L’assenza del requisito circa la piena proprietà del bene. Nel caso di ipotesi di usufrutto. Da parte del comproprietario. Oppure del nudo proprietario. Circa l’immobile. E poi l’acquisito dell’immobile ad opera del coniuge, tranne che non vi sia un regime di comunione legale.
Money.it fa poi anche riferimento ad altri requisiti. I quali vengono indicati dall’art.2120 del Codice Civile, e prescrivono che si può chiedere l’anticipo solvato una volta durante il rapporto lavorativo. che occorre, circa il dipendente, il fatto di aver totalizzato quantomeno otto anni di servizio nella medesima azienda. Che l’anticipazione non può eccedere il settanta per cento del trattamento fine rapporto a cui il soggetto avrebbe diritto. Nel caso di fine rapporto alla data della richiesta.
E ancora, le richieste siano soddisfatte dal datore. Annualmente. Entro i limiti del dieci per cento di coloro che ne hanno titolo. E comunque del quattro per cento del num.totale dei dipendenti. Si legge che in base ad un orientamento costante della giurisprudenza. Di Cassazione. Questo requisito non trova applicazione in merito ad aziende le quali occupano meno di venticinque dipendenti. Visto che il conto del quatto per cento (CodiceCivile) porterebbe ad un risultato minore di uno.
I patti individuale, oppure i contratti collettivo potrebbero prevedere condizioni di favore. Maggiore. I medesimi accordi collettivi possono stabile criteri di priorità, riguardo l’accoglimento circa le richieste. Di anticipo. In mancanza di questi, le richieste vanno soddisfatte in base all’ordine cronologico cui cui sono presentate.
Tanti dunque, come detto, gli spunti interessanti in merito a TFR, TFS, buonuscita e liquidazione: come abbreviare i tempi, non tutti lo sanno.
Tornado al tema in oggetto, Money.it spiega che non vi sono norme di legge le quali impediscano al dipendente di far chiesta di anticipo Trattamento Fine Rapporto senza motivo. Occorre però considerare che in casi come questi vi è l’assenza di uno requisiti legati al medesimo anticipo. Ovvero il motivo.
In assenza di questo, non è possibile – si legge – parlare di erogazione anticipata della misura. E viene spiegato che la conseguenza circa le somme è che siano ritenute a tutti gli effetti, qualora vi fossero controlli o ispezioni dagli organi competenti. Quale ordinaria retribuzione. Soggetta a contributi INPS, tassazione IRPEF. Ordinaria per scaglioni di imposta in base al reddito.
In questa ipotesi, il datore sarebbe costretto alla rielaborazione del calcolo del Trattamento Fine Rapporto, rivalendosi per quanto riguarda il dipendente. Circa gli importi netti riconosciuto. In eccesso.
Poi, la medesima azienda, in tale ipotesi, dovrebbe versare i contributi INPS. (Tra cui quelli trattenuti al lavoratore). Che sono calcolati sul TFR. Bisogna sottolineare che il trattamento fine rapporto è esente dalla contribuzione INPS e che è soggetto a tassazione separata. Con una quantificazione circa il carico fiscale diverso. In merito ad IRPEF ordinaria. Money.it menziona un caso analogo che ha interessato la Corte di Cassazione. Sentenza 22.02.201 n.4670. L’ordine della controversia riguardava l’opposizione di una imprenditrice ad una cartella esattoriale inerente il pagamento di contributi. Omessi su anticipo TFR.
In 1°grado, a quest’ultima e non a INPS era stato dato ragione, a differenza di quanto accaduto nel 2°. A quel punto l’interessata si è rivolta alla Cassazione. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, sottolineando che l‘art.2120 Codice Civile prescrive l’erogazione dell’anticipo in misura non maggiore del settanta per cento. Rispetto al trattamento già maturato. Verso i lavoratovi con quantomeno otto nani di servizio nella medesima azienda. Soltanto una volta e per motivi contemplati dalla normativa.
Il datore deve badare al soddisfacimento delle richieste annualmente. Nel limiti del dieci per cento di chi ha titolo. Oppure del quattro per cento del tot.dei dipendenti.
Vi sono possibilità, circa i contratti collettivi ed i patti individuale, di stabilire condizioni di maggior favore in merito alla disciplina legale. I cui primi possono altresì definire criteri di priorità. Circa l’accoglimento della richieste.
Dunque, La Suprema Corte ha spiegato che soltanto la sussistenza circa i prescritti elementi costitutivi va a qualificare l’erogazione datoriale quale anticipazione del Trattamento Fine Rapporto. In difetto dei medesimi, come può succedere qualora mancassero le ragioni inerenti l’anticipo. Il pagamento delle somme è soggetto alla obbligazione contributiva.
Altro punto di cui tener conto è quello inerente il fatto che il dipendente può far chiesta dell’anticipo senza ragione. Ma l’azienda, in assenza dei requisiti, può oppure un rifiuto. Legittimo.
Al fine di evitare che sia contestata la genuinità circa l’anticipo Trattamento Fine Rapporto, e quindi di poter rischiare di incorrere nelle conseguenze di cui sopra, è bene che l’azienda conservi diversi documenti che si legano. Alla richiesta del lavoratore circa l’ottenimento dell’anticipo con motivazione indicata. Ed i documenti forniti dal lavoratore. A riprova della veridicità circa quanto affermato.
Nel dettaglio in merito alla 1°casa, basta un documento che sia idoneo a dimostrare l’acquisto. Circa le spese sanitarie, l’attestazione ASL. La quale certificai la malattia. Oppure la necessità di dove svolgere un intervento, così come una terapia, e l’ammontar delle spese. Circa i congedi, alcuna documentazione nello specifico, eccezione fatta per una richiesta del lavorare nella quale sia riportata data di inizio assenza.
Questi, alcuni dettagli in merito. Ad ogni modo è bene ed opportuno informarsi ed approfondire, così da saperne di più e chiarire eventuali dubbi, mediante confronti con esperti del campo e professionisti del settore.
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