Vincere un concorso pubblico è una soddisfazione enorme, ma può nascondere più insidie di quanto sembri. Alcuni professionisti si ritrovano a fare i conti con regole fiscali che sembrano scritte in codice. E proprio quando tutto sembra a posto, spunta una questione delicata: si può accedere al regime forfettario dopo un concorso? La risposta non è scontata. E se pensi che basti un contratto da libero professionista per essere al sicuro, potresti restare sorpreso.
Superare un concorso dà l’idea di qualcosa di definitivo, quasi blindato. Ma il rapporto che ne deriva può assumere forme diverse, non sempre facili da interpretare. In particolare, per chi lavora con partita IVA, il tema del regime forfettario diventa cruciale.

Questo regime, infatti, prevede una tassazione molto più leggera, e per chi lavora in autonomia rappresenta una possibilità concreta di semplificare gestione e costi.
Il problema nasce quando ci si trova in quella zona grigia dove il lavoro autonomo è solo sulla carta, mentre nella realtà si è inseriti in un’organizzazione con orari fissi, vincoli operativi e rapporti gerarchici. Ed è qui che l’Agenzia delle Entrate interviene, tracciando confini precisi.
Quando il concorso non ostacola il regime agevolato
Il punto di partenza, come si legge su un noto sito giuridico, è una risposta dell’Agenzia delle Entrate (n. 163/2019) che ha fatto chiarezza su un caso specifico: un biologo che aveva lavorato come dipendente in un’Azienda Sanitaria voleva partecipare a un nuovo concorso per ottenere un incarico dirigenziale da libero professionista, con partita IVA. Il bando prevedeva chiaramente una prestazione professionale autonoma.

Secondo l’Agenzia, l’aggiudicazione tramite concorso non rappresenta un ostacolo automatico al regime forfettario. Questo perché il concorso pubblico garantisce una certa terzietà nella scelta del collaboratore. Tuttavia, c’è una condizione fondamentale: il rapporto deve essere realmente autonomo. Se, nella pratica, il professionista lavora come un dipendente, anche se formalmente è un autonomo, il regime agevolato non può essere applicato.
Quindi la chiave è sempre la sostanza del rapporto, non il suo nome. Se il lavoro si svolge con margini di autonomia, gestione indipendente del tempo e senza direttive rigide, allora il forfettario è legittimo.
Quando l’autonomia è solo una finzione
Il quadro cambia quando l’autonomia è solo apparente. Un esempio concreto è quello di un medico cardiologo che, pur avendo un contratto autonomo, continuava a lavorare presso lo stesso ente dove era dipendente. L’Agenzia, con la risposta 170/2019, ha escluso la possibilità di accedere al regime forfettario, sottolineando che si trattava di una trasformazione fittizia del rapporto di lavoro.
In pratica, si era creato un meccanismo per trasferire redditi dal contratto subordinato a quello autonomo, così da ottenere un vantaggio fiscale. Questo tipo di operazione non solo è vietato, ma può anche comportare sanzioni, ricalcoli e problemi con il Fisco.
Chi ha un doppio incarico, uno da dipendente e uno autonomo, deve fare molta attenzione. Se i due ruoli sono davvero distinti e indipendenti, il forfettario può restare. Ma se si confondono o si sovrappongono, il beneficio salta. L’autonomia deve essere reale, misurabile e dimostrabile. E il rischio, in questi casi, non è solo fiscale, ma anche reputazionale.