La circolare INPS n. 175 del 22 novembre 2021 comunica il beneficio addizionale al reddito di cittadinanza, un bonus fino a 4.680 euro in questi casi.
L’INPS comunica che i beneficiari del reddito di cittadinanza che avviano un’attività di impresa individuale o di lavoro autonomo entro i 12 mesi della fruizione del RdC, ricevono in un unica soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilità nei limiti di 780 euro mensili (per un valore massimo complessivo di 4.680 euro). Lo comunica l’INPS con la circolare n. 175 del 22 novembre 2021 con oggetto: “beneficio addizionale del reddito di cittadinanza per l’autoimprenditorialità previsto nel D.l. n. 4/2019”.
Chi fruisce del reddito di cittadinanza può ottenere un bonus fino a 4.680 euro, lo dice l’INPS
Coloro che fruiscono del Reddito di cittadinanza e avviano un’attività di lavoro autonomo o un’impresa individuarle o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione del benefico hanno diritto a un’addizionale apri a 6 mensilità del RdC. Il valore dell’addizionale sarà corrisposto in unica soluzione. Il limite previsto è di 780 euro al mese, quindi, un limite massimo complessivo di 4.680 euro.
Possono accedere al beneficio addizionale, coloro che alla data di presentazione della domanda, devono far parte di un nucleo familiare che fruisce del reddito di cittadinanza. Nella circolare l’INPS ipotizza ad esempio: per la domanda presentata il 10 ottobre 2021 con il modello “Com Esteso”, il richiedente avrà diritto al bonus fino a 4.680 euro, solo se corrisposto ad un nucleo familiare con la mensilità di competenza del mese di ottobre 2021. Reddito di cittadinanza, si rischia il sequestro del conto corrente: ecco in quali casi
Possono presentare domanda non solo il richiedente del reddito di cittadinanza, ma anche i componenti del nucleo familiare in quanto membri beneficiari del RdC. Sono esclusi dai componenti il genitore non convivente e non coniugato.
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Come presentare domanda
Per ottenere il beneficio l’attività lavorativa deve essere iniziata entro e non oltre i dodici mesi dalla fruizione della prima mensilità del reddito di cittadinanza. Quindi, il bonus fino a 4.680 euro, non spetta a coloro che hanno iniziato l’attività lavorativa nei primi dodici mesi di fruizione del RdC, nel caso in cui il modulo “RdC- Com Esteso” non sia presentato nei termini. Il modello deve essere presentato entro quindici giorni dalla conclusione di ogni trimestre di fatturazione, come prevede la circolare n. 100/2019 al paragrafo 7.
La domanda può essere presentata all’INPS compilando il nuovo modulo “Com Esteso” in modalità telematica tramite le credenziali SPID, CNS o CIE. Oppure, tramite l’assistenza gratuita di un patronato, infine, è possibile rivolgersi anche ai centri di assistenza fiscale (CAF).
L’INPS ricevuta l’istanza procederà alla valutazione dei requisiti di accesso al beneficio addizionale. Inoltre, ricordiamo che la data di inzio attività dichiarata nel modello per fruire del beneficio aggiuntivo, deve essere successiva al termine di 30 gironi previsto per la presentazione del modello “RdC Com Esteso”.
Esempi di calcolo
L’INPS nella circolare evidenzia due esempi di calcolo:
Esempio 1: il 15 gennaio 2021 accolta la domanda del Reddito di cittadinanza; inizio attività lavorativa in data 20 settembre 2021; importo mensile del reddito di cittadinanza di settembre 2021 è pari a 500 euro. Il bonus per inizio attività corrisposto in un’unica soluzione è di 3.000 euro (500*6=3000 euro).
Esempio 2: domanda di RdC accolta il 15 gennaio 2021; attività lavorativa iniziata il 20 settembre 2021; importo mensile del reddito di cittadinanza di settembre 2021 è pari a 1.000 euro. La misura spetterebbe di 6.000 euro (1000*6=6.000 euro), ma è corrisposto per 4.680 euro in quanto subisce l’abbattimento del massimale di 780 euro al mese.
Per tutti i dubbi e chiarimenti, consigliamo di consultare qui la circolare INPS n. 175 del 22 novembre 2021.