Si può ricevere il reddito di cittadinanza qualora si convivesse, nel caso si stesse sotto il medesimo tetto? Ecco alcuni dettagli al riguardo
Sono tanti gli aspetti che destano attenzione e che risultano essere di interesse quando si parla di reddito di cittadinanza, la nota misura su cui le domande e i quesiti non mancano. Ad esempio, è possibile se si convivesse, ricevere due volte la misura, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti?
Non mancano dunque spunti e temi rilevanti, quando si parla di RdC, e come viene spiegato nel relativo approfondimento da I-dome.com, vi è la possibilità di poter usufruire della misura in questione 2volte, anche qualora si vivesse sotto il medesimo tetto. Deve esserci però un aspetto da tener presente.
Come noto, il RdC può esser fruito soltanto da un componente, in merito al nucleo familiare, dunque in genere e di solito non si può beneficiare della misura in più persone, qualora si viva sotto il medesimo tetto. Il sussidio può essere ricevuto soltanto da uno dei componenti. I quali sono indicati nella Dichiarazione Sostitutiva Unica, ai fini ISEE.
Tuttavia, viene spiegato al riguardo, vi sono delle eccezioni. Le quali rendono possibile usufruire della misura stessa anche qualora si convivesse. Ad un altro soggetto percettore della misura. Ma ecco nel dettaglio di cosa si tratta.
Vi sono dunque tanti aspetti che possono suscitare l’interesse di molti quando, in via generale, si fa riferimento al Reddito di Cittadinanza, e si pensi ad esempio alla questione revoca: e quando, dopo quanto tempo, si può presentare una nuova richiesta.
Tornando invece al tema in oggetto, come detto approfondito da I-dome.com, al fine di poter usufruire della possibilità della doppia ricarica della misura. Occorre che i soggetti interessati si rechino all’ufficio anagrafe presso il proprio Comune. Al fine di poter far richiesta della scissione del nucleo familiare. In 2 o un num.maggiore di unità distinte. A pattò però che non vi sia nessun vincolo parentale. Tra cui anche eventuali affinità. Così come non vi siano legami affettivi.
In tale caso, si legge, vi sarà la possibilità di far richiesta per il RdC senza che i soggetti conviventi siano considerati nel calcolo. Si legge che poi, altrimenti, vi è la possibilità circa la presentazione di una sola richiesta del sussidio. Però con la richiesta circa il fatto che l’importo che spetti sia suddiviso in parti uguali. Su più carte del Reddito. Così come previsto dall’art.2 decreto 30/04/2021.
Al riguardo, la suddiviso si lega soltanto all’importo della quota A della misura. Ovvero sia l’integrazione al reddito familiare. Per quanto concerne la quota B, ovvero l’eventuale rimborso per quanto concerne le spese di affitto. Oppure di nuoto. L’erogazione circa questo – si legge – continua ad esservi sulla carta Reddito di Cittadinanza intestata al richiedente della stessa.
Questi, alcuni dettagli in generale in merito. In ogni caso è opportuno ed è bene informarsi ed approfondire temi e questioni. Così da saperne maggiormente e circa il chiarimento di eventuali dubbi. Anche attraverso dei confronti con professionisti del settore, soggetti competenti in materia.
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