No all’assegno di divorzio se già si incassa il reddito di cittadinanza. Lo ha rimarcato il tribunale di Avellino, indicando un principio giuridico di indubbio rilievo, nell’ambito di vertenza tra due coniugi separati. Tuttavia vi possono essere eccezioni.
Mentre il futuro del reddito di cittadinanza si fa sempre più cupo e con la prospettiva concreta della sua abolizione, per lasciare spazio ad una misura di sostegno economico per le sole persone che non sono in condizione di lavorare (ad es. per problemi di salute), una nuova sentenza di Tribunale merita considerazione.
Essa infatti indica che, in caso di incasso del reddito di cittadinanza, può venir meno il diritto a percepire anche l’assegno di divorzio. Ma ciò salvo quanto tra poco diremo.
Proprio così, se dai partiti che hanno vinto le elezioni non giungono notizie che fanno presagire una conferma del reddito di cittadinanza, ma tutt’altro, ecco che anche i giudici intervengono nuovamente sul tema – con una sentenza di indubbio interesse per tutte le coppie che sono giunte alla rottura del legame matrimoniale. I dettagli.
Il provvedimento che qui interessa è stato emesso dal Tribunale di Avellino, il quale – risolvendo una controversia emersa tra due coniugi separati – ha chiarito che non può esservi cumulo tra le due prestazioni, pur aventi una differente origine. Pertanto la domanda per l’assegno di divorzio non può che ricevere una risposta negativa, anche se l’attuale pronuncia corregge in parte quello che è stato finora l’indirizzo in materia.
Il citato giudice ha così disposto nell’ambito di una causa insorta tra gli ex coniugi. La donna, che incassava oltre al reddito di cittadinanza anche l’assegno di divorzio, se l’è visto togliere dal giudice perché è emersa la sua titolarità del RdC e il suo diritto a percepirne l’importo. Il principio giuridico in oggetto è in parte innovativo perché già in passato i giudici erano intervenuti ‘contro’ l’assegno di divorzio, ma sempre diminuendone l’importo e senza mai revocarlo del tutto.
Tuttavia, come molto spesso accade, anche in queste circostanze i magistrati sono tenuti a valutare caso per caso. Se il principio affermato è quello dell’incompatibilità tra le prestazioni, vi possono tuttavia essere eccezioni.
Abbiamo detto che la direzione dei giudici del Tribunale di Avellino è favorevole a riconoscere l’incompatibilità tra reddito di cittadinanza e assegno di divorzio, ma detta incompatibilità deve intendersi ‘tendenziale’. In altre parole, quanto affermato come principio giuridico non significa in assoluto che chiunque percepisca il RdC, non abbia più diritto all’assegno dopo il divorzio o la separazione.
In buona sostanza il giudice competente deve svolgere una valutazione dettagliata della reale situazione economica del beneficiario o della beneficiaria, valutando la presenza di altri redditi, e scegliendo di volta in volta se l’assegno divorzile è cumulabile con il reddito di cittadinanza oppure il diritto ad incassare l’assegno viene meno.
E ciò si comprende a maggior ragione se pensiamo che non c’è, dal punto di vista delle norme di legge vigenti, niente di specifico – ovvero non è in vigore alcuna regola che faccia luce sulla (in)compatibilità tra reddito di cittadinanza e assegno di divorzio.
Ecco allora che, ancora una volta, il ruolo del giudice è di estremo rilievo perché, introducendo di fatto un principio giuridico di matrice giurisprudenziale, va a ‘colmare’ la lacuna normativa in materia.
Nel corso della causa tra gli ormai ex coniugi era emerso in particolare che la donna già incassava l’assegno di mantenimento uguale a 700 euro al mese: in giudizio aveva domandato la conferma del contributo, affermando di vivere un periodo di difficoltà economica a causa di un perdurante stato di disoccupazione. Ma, da quanto emerso nel corso del procedimento, la ex moglie aveva anche chiesto ed ottenuto il reddito di cittadinanza.
Il ragionamento seguito dal tribunale di Avellino per negare l’attribuzione (anche) dell’assegno di divorzio è stato in sintesi il seguente:
Detti ultimi elementi si pongono inevitabilmente in contrasto con i presupposti per accogliere l’istanza di mantenimento, o anzi per vedersi confermato il trattamento economico post rottura legame matrimoniale. Ciò ha determinato la revoca dell’assegno di divorzio.
In particolare, elementi come la scarsa durata del matrimonio, il mancato aumento – dovuto a opera o attività dell’ex coniuge – del patrimonio familiare e/o personale del marito e la mancata dimostrazione della rinuncia della donna ad aspirazioni sue personali o professionali (è titolare di RdC e dunque deve ritenersi parte attiva nella ricerca di un lavoro) hanno portato a vedersi negato il trattamento citato.
Tuttavia, ribadiamo infine che ciò non significa che vi sia sempre, e in ogni caso, incompatibilità totale tra reddito di cittadinanza e assegno di divorzio o separazione. Rileva infatti tra l’altro la comparazione reddituale e patrimoniale dei divorziandi, che va fatta al fine di riconoscere o meno l’assegno, in presenza di RdC. Ma la valutazione dell’importo come proporzionato per una vita dignitosa deve essere fatta sempre da un giudice, il quale potrà eventualmente ridurre o revocare l’assegno.
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