Rateizzazione semplificata fino a 120mila euro: una grande opportunità per tutti

Con la conversione in legge del Decreto Aiuti è avvenuta la rateizzazione semplificata fino a 120mila euro, per i debiti con il fisco.

L’Agenzia delle Entrate ha ricominciato ad inviare cartelle esattoriali di pagamento, per le tasse e le imposte non pagate. Si tratta di oltre 13 milioni di avvisi e 26 milioni di cartelle esattoriali, che saranno inviate ai soggetti interessati, entro il 2023. I contribuenti, dunque, riceveranno direttamente a casa l’avviso di pagamento, per i debiti maturati nei confronti del fisco.

Rateizzazione semplificata
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Durante il periodo della pandemia si era provveduto ad attuare uno stop al pagamento delle cartelle esattoriali.

Lo scopo era quello di rinviare il termine per la notifica delle cartelle, in seguito allo stato di emergenza causato dal Covid-19. Ora che la situazione finalmente rientrata, l’Agenzia delle Entrate ha ripreso a inviare cartelle esattoriali e avvisi di pagamento ai contribuenti.

Sia le cartelle esattoriali che gli altri atti di riscossione sono recapitati al contribuente dall’Agenzia delle Entrate, dopo l’iscrizione a ruolo delle somme dovute. L’operazione è eseguita tramite l’invio di un’apposita notifica che, in base al tipo di atto, può avvenire tramite raccomandata con avviso di ricevimento o Pec.

Tramite questi strumenti viene ufficializzata la comunicazione al contribuente, dell’iscrizione a ruolo del suo debito nei confronti del fisco.

Tuttavia, con la conversione in legge del Decreto aiuti si è introdotto un’importante novità, in merito alla rateizzazione delle cartelle esattoriali.

Rateizzazione semplificata fino a 120mila euro: di cosa si tratta

La conversione in legge del Decreto Aiuti ha introdotto un’importante modifica che riguarda la soglia massima per poter accedere alla rateizzazione delle cartelle esattoriali. Lo scopo di questa modifica è quello far fronte alle esigenze di liquidità di imprese, professionisti e tutti gli altri contribuenti.

Secondo quanto stabilito dalla lettera A, del comma 1, dell’articolo 19, del Decreto del Presidente della Repubblica, del 29 settembre 1973, il contribuente che versa in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica ha la possibilità di richiedere la rateizzazione del pagamento.

In questo modo, è possibile dilazionare il pagamento delle somme iscritte a ruolo per un massimo di 72 rate.

Tuttavia, per poter accedere a quest’opportunità era necessario che le somme iscritte a ruolo fossero superiori a €60.000. Ma, con la modifica apportata di recente, tale soglia è stata raddoppiata ad un valore di €120.000. Resta fermo l’obbligo per il contribuente, di documentare di essere in situazione di temporanea difficoltà economica.

In occasione della conversione del Decreto Aiuti, è stato stabilito che il contribuente in difficoltà economica ha la possibilità di chiedere la dilazione per ciascuna richiesta presentata.

Questa novità rappresenta un importante occasione, anche per tutti gli altri creditori, i cui importi iscritti a ruolo sono pari o inferiori a €120.000 e che potranno beneficiare della rateazione, pur non essendo in situazione di difficoltà economica, per un importo maggiore.

In caso di mancato pagamento di 8 rate durante il periodo di rateazione, il contribuente non avrà la possibilità di ottenere una nuova dilazione di pagamento per il medesimo carico.

A tale proposito, si è specificato nel comma 3, dell’articolo 19, del Decreto il Presidente della Repubblica numero 602, del 1973, che in caso di mancato pagamento il contribuente perda automaticamente il beneficio della rateazione e che l’intero importo iscritto a ruolo debba essere immediatamente e automaticamente riscosso in un’unica soluzione.

Tuttavia, la decadenza dal beneficio della rateazione, non impedisce al debitore di accedere ad una nuova dilazione di pagamento per carichi diversi.

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