Con l’approvazione del Decreto Aiuti è stata introdotta una novità che riguarda la rateizzazione cartelle esattoriali: il limite di debito raddoppia.
Grazie ad un emendamento approvato in sede di conversione del Decreto Aiuti, nella legge numero 50, del 17 maggio 2022, il processo di rateizzazione delle cartelle esattoriali sarà molto più semplice.
La novità, infatti, prevede il raddoppio del limite di debito al di sotto del quale non è più necessario dimostrare la difficoltà del debitore per ottenere la dilazione di pagamento a 72 rate.
Grazie al suddetto emendamento, infatti, sarà possibile chiedere la rateizzazione per un limite di debito che passa da 60.000 euro a 120.000 euro.
Un’altra importante novità riguarda il passaggio da 5 a 8 rate non pagate, per la decadenza del piano di rateizzazione. Il carico non potrà essere nuovamente rateizzato.
In ogni caso, la decadenza della rateizzazione, che fa riferimento a uno o più carichi, non impedirà al debitore di ottenere la dilazione di pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.
La conversione in legge del Decreto Aiuti ha introdotto una modifica in merito alla riscossione delle imposte sul reddito. In particolare, la modifica dell’articolo 19 fa riferimento proprio alla rateizzazione del pagamento delle cartelle esattoriali.
Prima di tale modifica, per le somme iscritte a ruolo, di importo superiore a €60.000, il contribuente aveva la possibilità di richiedere la dilazione di pagamento se dimostrava, tramite la presentazione di documenti, di essere in una situazione di obiettiva difficoltà economica.
La modifica del Decreto Aiuti ha elevato il suddetto limite fino a raddoppiarlo a €120.000. Ciò vuol dire che i contribuenti potranno chiedere la dilazione di pagamento, senza dover dimostrare di essere in obiettiva difficoltà economica, al di sotto di tale soglia.
Un’altra importante novità introdotta dalla conversione in legge del Decreto Aiuti, riguarda il comma 3 dell’articolo 19. In tal caso, si fa riferimento al mancato pagamento che potrebbe verificarsi durante il periodo di rateizzazione di 8 rate.
Se si verifica questa fattispecie, il debitore perde automaticamente il beneficio della rateizzazione. Di conseguenza, l’importo iscritto a ruolo potrà essere immediatamente ed automaticamente riscosso in un’unica soluzione.
Inoltre, il debitore perde la possibilità di chiedere nuovamente la rateizzazione del carico. Fermo restando che, la normativa vigente, prevede la possibilità per il debitore di effettuare la richiesta di una nuova rateazione dopo la scadenza della precedente. Ma soprattuto, dopo che le rate scadute sono state integralmente saldate.
Pertanto, il carico, per il quale si è perso il beneficio della rateazione, non può essere nuovamente dilazionato, ma questo divieto scatta solo per le rateazioni effettuate dopo l’entrata in vigore della legge. Tale novità non è retroattiva.
Inoltre, la legge ammette che il debitore abbia la possibilità di chiedere nuovamente la rateazione, per carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.
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