Il condominio non è mai un ambiente tranquillo. Le quote condominiali, alla pari di ogni altro debito, vanno in prescrizione.
Mettiamo il caso che l’amministratore non si attivi nella richiesta del saldo degli arretrati entro i termini, bene, il debito si annullerà in maniera risolutiva. Parimenti, coloro che smarriranno le ricevute, non avranno troppo da preoccuparsi.
Al fine di definire la suddetta prescrizione delle quote condominiali, sarà necessaria la distinzione tra quote ordinarie e quote straordinarie.
Stando ai sensi dell’articolo 2946 del Codice civile ciascun diritto andrebbe prescritto in un decennio. Sempre che la normativa non indichi altro.
L’articolo 2948 del Codice civile prevede altresì invece che vadano prescritti in un quinquennio tutti i pagamenti da ripetere almeno una volta all’anno o in tempistiche più brevi, si pensi solo alle bollette mensili.
La prescrizione sarà applicata anche ai privilegi di crediti beneficiati dal condominio nei confronti dei condòmini per il non avvenuto versamento delle spese condominiali.
L’amministratore al fine di recuperare questi oneri, spesso con cadenza annuale, disporrà di una prescrizione della durata di 5 anni.
Come specificato dal legislatore, le spese condominiali presentano una certa ciclicità. Ragion per cui il connesso credito è soggetto alle disposizione della prescrizione quinquennale esposta dall’articolo 2948 del codice civile.
La prescrizione prende il via dal provvedimento di approvazione del rendiconto e dallo stato di riparto. Il rinnovo giunge a tutte le approvazioni dello stato di riparto da parte della giunta condominiale. In questo senso, i saldi dovuti dai condòmini si fossilizzano col passare del tempo, con annesse morosità precedenti. In questo modo saranno esigibili in qualsiasi momento.
La sospensione della prescrizione si mette in moto senza riserve. Il credito si serba all’infinito.
Il margine di prescrizione vede diverse strade di sospensione. Oltre quelle appena indicate, anche notificando il decreto ingiuntivo al condomino moroso o con una ingiunzione di versamento che sia utile a costituire in mora il debitore.
Sospesa la prescrizione, riparte la decorrenza e così all’infinito.
E allora, nell’ottica del compimento della prescrizione, sarà essenziale che, nel giro di un quinquennio, non sia stata mai inoltrata una raccomandata con notifica sollecitante il versamento o un decreto ingiuntivo. Come necessario è il fatto che l’assemblea non abbia sancito il rendiconto e lo stato di riparto.
La medesima normativa impone Senonché è all’amministratore, nell’arco di 6 mesi dalla conclusione dell’attività, di muoversi contro i morosi, semmai prevedendo azioni esecutive.
A pena di responsabilità professionale e annullamento per giusta causa. Ragion per cui la prescrizione delle quote condominiali si presenta alquanto insolita.
Le quote straordinarie d’altro canto prevedono la prescrizione ordinaria decennale in quanto esigono annualità, ma sono una tantum.
Quindi, si statuiscono in un arco di tempo decennale quelle spese per il ristrutturazione delle facciate o per le coperture del complesso, o anche per la messa a nuovo dell’androne e delle scale. Una serie di operazioni straordinarie a cui i condomini vanno incontro solo in casi eccezionali e non con cadenza ciclica.
Anche per tale circostanza, il margine di avvio di decorrenza della prescrizione equivale a quello della delibera di approvazione del rendiconto della spesa e del connesso riparto di essa tra i condomini.
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