In tema di Superbonus indicazioni di rilievo arrivano dal TAR Piemonte, che ha disposto la sospensione cautelare di un provvedimento del Comune, al fine di non far perdere i benefici del Superbonus 110% ai condomini.
La complessa dinamica del Superbonus e della miriade di applicazioni pratiche che sta avendo, con annesse problematiche, si arricchisce di un nuovo ulteriore contributo.
Ci riferiamo a quanto deciso dal TAR Piemonte in un fresco provvedimento avente ad oggetto la tanto discussa maxi – agevolazione, originariamente prevista dal Governo per ammodernare gli edifici e favorire le attività di lavoro nel settore edile.
Ebbene, l’ordinanza cautelare n. 780 dello scorso 28 luglio ha indicato la via della sospensione cautelare del provvedimento dell’ente locale, al fine di non far venir meno le detrazioni al 110% per i condomini. Si tratta di una decisione che chiaramente si muove nella direzione di ‘salvare’ le agevolazioni dei proprietari, che hanno scelto di sfruttare il Superbonus e che, per varie ragioni che ora esporremo, costituisce un provvedimento interessante. Vediamone alcuni dettagli chiave.
La vicenda da cui ha tratto origine la decisione del tribunale amministrativo regionale del Piemonte fa riferimento all’iniziativa adottata da un condominio, all’indomani della notifica di un provvedimento del Comune a firma del responsabile del procedimento, che indicava elementi mirati ad escludere il condominio stesso dallo sfruttamento del Superbonus.
Infatti il procedimento amministrativo collegato aveva ad oggetto una cosiddetta segnalazione certificata di inizio attività per realizzazione ascensore ad utilità del condominio, ma anche la mancanza delle condizioni per procedere con i lavori e il divieto di proseguire oltre.
Nel provvedimento comunale il condominio, ed in particolare il suo amministratore, era stato posto in diffida dal fare altri ed ulteriori lavori di cui alla segnalazione certificata. In particolare il Comune vietava la realizzazione di un ascensore nel condominio, prospettando – in caso contrario – l’adozione dei provvedimenti ripristinatori di legge e possibili ulteriori atti non favorevoli al condominio stesso.
La motivazione alla base del provvedimento notificato al condominio era legata alle caratteristiche delle opere da svolgere. In particolare, queste ultime – se effettuate – non avrebbero rispettato quelli che sono le regole e i limiti fissati dalle norme di attuazione del piano regolatore generale del Comune. Da qui il ricorso del condominio al TAR della propria regione, mirato a far accertare l’illegittimità del provvedimento.
Il tribunale amministrativo regionale del Piemonte ha riconosciuto valida la tesi del condominio, ed anzi ha condiviso la considerazione per cui il provvedimento comunale mancherebbe di idonea motivazione, atta a impedire la costruzione dell’ascensore e dunque il godimento del Superbonus.
Il TAR ha in particolare rilevato che:
Proprio quest’ultimo punto si rivela cruciale nella decisione del TAR, in quanto le norme vigenti sul Superbonus prevedono la realizzazione delle opere e l’effettuazione delle collegate spese entro un termine fissato – vale a dire il 31 dicembre 2023. Per completezza ricordiamo altresì che nel 2024 e nel 2025, salvo eventuali correttivi apposti in futuro, scatterà una riduzione progressiva delle aliquote agevolative, fino ad arrivare al 65%.
Concludendo, il tribunale amministrativo del Piemonte non ha potuto fare altro che accogliere la domanda cautelare del condominio e disporre la sospensione del provvedimento comunale, al fine di effettuare un dettagliato riesame di tutta la dinamica che ha portato alla sua emanazione. Questo in sintesi il contenuto dell’ordinanza cautelare n. 780 dello scorso 28 luglio.
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