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Economia e Finanza

Proroga Superbonus 110% per il SAL al 30%: le difficoltà da considerare

La proroga del Superbonus 110% per gli unifamiliari è necessaria, a causa dell’aumento dei prezzi e delle modifiche della normativa. Le risposte del Governo, però, non convincono.

Il Governo ha più volte espresso dubbi sulla possibilità di proroga dei Bonus casa. Tuttavia, in seguito alle modifiche antifrode sulle cessioni dei crediti che, secondo gli operatori del settore, hanno bloccato il mercato, la soluzione più plausibile sembrerebbe l’allungamento dei tempi consentiti per godere dell’agevolazione al 110%.

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La proroga del Superbonus 110% e le recenti modifiche

Negli ultimi mesi, l’aumento dei prezzi delle materie prime e il cambio di alcune regole per godere delle detrazioni, hanno reso complicato i lavori previsti dal Superbonus 110%. Come se non bastasse, sono intervenute 3 proroghe:

  • la Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di Bilancio 2021) ha posticipato la possibilità di usufruire del Bonus fino al 30 giugno 2022 per gli edifici unifamiliari, al 31 dicembre 2022 per i condomini e gli edifici plurifamiliari (con vincolo del 60% al 30 giugno 2022) e al 30 giugno 2023 per gli IACP (con vincolo del 60% al 31 dicembre 2022);
  • il Decreto-Legge 6 maggio 2021 n. 59 convertito in Legge 1 luglio 2021 n. 101 ha, poi, introdotto tali nuove proroghe:

1) per gli IACP il termine non è più il 31 dicembre 2022, ma il 30 giugno 2023;

2) gli edifici da 2 a 4 unità immobiliari con un solo proprietario, se entro il 30 giugno 2022 avranno compiuto almeno il 60% dei lavori,  potranno beneficiare della detrazione al 110% entro il 31 dicembre 2022;

3) per i lavori dei condomini, si avrà diritto al Superbonus 110% fino al 31 dicembre 2022;

4) per gli interventi degli IACP, se entro il 30 giugno 2023 sia stato compiuto almeno il 60% dei lavori, la detrazione al 110% spetterà per le spese effettuate entro il 31 dicembre 2023.

La terza proroga

La Legge 30 dicembre 2021 n. 234 (Legge di Bilancio 2022) ha previsto tali regole:

1) i condomini, le persone fisiche e le ONLUS che effettueranno i lavori, potranno beneficiare di un’aliquota del:

  • 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023;
  • 70% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024;
  • 65% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.

2) Per le unità immobiliari singole e gli edifici unifamiliari, il Superbonus 110% sarà valido fino al 30 giugno 2022. Se per il 30 giugno 2022 hanno effettuato il 30% degli interventi, possono beneficiare dell’aliquota al 110% fino al 31 dicembre 2022;

3) per gli IACP, la scadenza è il 30 giugno 2023.

Ulteriori scadenze per gli edifici unifamiliari

Nei comuni delle aree che, a partire dal 1° aprile 2009, sono state interessate da terremoti ed in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza, il Superbonus 110% potrà essere utilizzato per le spese effettuate entro il 31 dicembre 2025.

Relativamente alle scadenze, senza dubbio il settore maggiormente colpito è stato quello degli edifici unifamiliari , perché non sono mai state approvate proroghe per più di 12 mesi ed, inoltre, sono intervenute numerose modifiche. Nello specifico:

  • la CILAS, introdotta con l’obiettivo di semplificare, ha, in realtà, sconvolto il settore. Ha, infatti, implicato un intenso studio e la riqualificazione degli Sportelli Unici per l’Edilizia;
  • le misure antifrode hanno reso necessario l’aggiornamento della piattaforma dell’Agenzia delle Entrate e quella dei professionisti, che hanno dovuto recepire la nuova disciplina;
  • il D.L. n. 4/2022 (Sostegni-ter) e il D.L. n. 13/2022 (che verranno convertiti in legge dal D.L. n. 4/2022) hanno cambiato le regole della cessione del credito. Per tale ragione, è stata avviata un’ulteriore fase di studio ancora in corso.

Tutte le nuove proroghe del Superbonus 110% previste dal Sostegni-ter

Il Parlamento sta lavorando su ulteriori possibili dilazioni. Secondo indiscrezioni, potrebbero essere concessi 3 mesi di proroga per gli edifici unifamiliari. Tale modifica, tuttavia, non sarebbe sufficiente perché si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto MiTE 14 febbraio 2022 n. 75 sui costi massimi specifici agevolabili ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese.

Tuttavia, se il nuovo decreto MITE dovesse apparire in Gazzetta ad aprile, ci sarebbero effetti sulle CILAS e sui titoli edilizi presentati a giugno 2022. Per tale motivo, gli esperti del settore sperano in una riforma efficiente, che semplicemente confermi la scadenza del 31 dicembre 2022 e sopprima il vincolo del 30% al 30 giugno 2022.

Antonia Festa

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