Oggi facciamo chiarezza sull’intera procedura da seguire per richiedere la legge 104. Con particolare riferimento alle visite specialistiche per l’accertamento della disabilità.
Le persone affette da disabilità grave hanno diritto ad accedere ad una serie di agevolazioni e permessi concessi dalla legge 104.
La legge 104 consente, a chi è in condizioni di disabilità grave, di godere di agevolazioni e benefici indirizzati sia al portatore di handicap che al parente che lo assiste.
Per ottenere il diritto alle agevolazioni concesse la legge 104 è necessario che venga riconosciuto lo stato di disabilità grave.
Infatti, sono necessari una serie di requisiti che permettono al portatore di handicap di ottenere i diritti concessi dalla legge 104.
Oggi scopriremo come fare richiesta e come funzionano le visite mediche previste dalla legge.
Procedura per richiedere la legge 104
Le persone affette da disabilità grave hanno la possibilità di effettuare la richiesta per ottenere i diritti riconosciuti dalla legge 104.
Quest’ultima prevede che il richiedente abbia una serie di requisiti per poter accedere alle agevolazioni previste.
Per questo motivo, prima di effettuare la domanda è necessario che il richiedente sia affetto da patologie invalidanti attestate da apposita documentazione medica.
Pertanto, è necessario recarsi dal proprio medico curante, il cui compito sarà quello di redigere una certificazione medica da inoltrare all’INPS. In tale certificato deve essere presente la diagnosi e deve essere descritto lo stato di salute dell’interessato.
Nel documento che il medico curante invia all’Istituto previdenziale devono essere presenti tutte le informazioni, che fanno riferimento alle difficoltà nello svolgimento delle normali mansioni giornaliere, tale da richiedere un’assistenza continua.
Sempre nello stesso documento dovrà essere indicata la presenza dei presupposti (come ad esempio una patologia grave), che richiedono una convocazione urgente a visita.
Il compito dell’INPS è quello di occuparsi dell’accertamento della condizione sanitaria del richiedente, andando a verificare i requisiti che permettono il riconoscimento dello stato di disabilità.
Questa fase prevede sempre che avvenga la presentazione di un certificato medico introduttivo inviato telematicamente sul portale dell’INPS, avvalendosi di un patronato o di un’associazione di categoria dei disabili.
La domanda deve essere inviata entro e non oltre 90 giorni dal rilascio del certificato medico introduttivo.
La chiamata a visita
Dopo aver inoltrato i documenti sanitari necessari per effettuare la richiesta di legge 104 sul portale dell’INPS bisognerà aspettare la chiamata dell’Istituto. Lo step successivo, infatti, prevede che sia l’Inps ad accertare la presenza dei requisiti richiesti per accedere alla legge 104.
È compito della commissione medico-legale effettuare la verifica. Generalmente, trascorrono circa 30 giorni dal momento in cui viene inoltrata la domanda a quando viene effettuata la chiamata a visita.
Al momento della visita, il richiedente dovrà portare con sé tutta la documentazione necessaria compreso il certificato medico introduttivo, inoltrato sul portale dell’INPS.
Nel caso in cui il soggetto richiedente non abbia la possibilità di recarsi fisicamente ad eseguire la visita, è possibile richiedere un accertamento domicilio, tramite domanda del medico curante.
Lo step successivo alla visita effettuata dal medico legale prevede che venga rilasciato un apposito verbale visita. In tale documento sono indicati i risultati dell’accertamento.
Questi sono inviati all’interessato in duplice copia. Una copia prevede solo il giudizio finale, mentre l’altra è molto più dettagliata e presenta tutti i dati sanitari dell’interessato.
Nel caso in cui l’esito della richiesta dovesse essere positivo, e quindi qualora la commissione accerti la condizione di disabilità, il verbale contiene le seguenti definizioni:
- persona con handicap (art. 3, co. 1, Legge 104/1992), quindi senza condizione di gravità;
- con handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, Legge 104/1992);
- con handicap superiore ai 2/3 (art. 21, Legge 104/1992).