Prima casa e abitazione principale: occhio alla differenza, cosa serve sapere

Due concetti diversi, la differenza nell’ambito della fiscalità tra prima casa e abitazione principale: di cosa si tratta e cosa sapere, i dettagli

Nell’ambito della fiscalità occorre sapere e tener presente che prima casa ed abitazione principale sono due concetti diversi, anche se talvolta sono impiegati come fossero sinonimi. Alcuni dettagli in merito.

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Possono sembrare in apparenza simili, eppure prima casa e abitazione principale non sono medesima cosa e non possono essere impiegati come sinonimi l’uno dell’altro; occorre tener presente la differenza. L’utilizzo come dimora abituale è l’elemento di discrimine. A parlarne ed a soffermarsi sul tema è InformazioneFiscale.it, il quale spiega che la normativa infatti, a seconda dell’impiego dell’uno o dell’altro termine, prevede requisiti e regole diverse circa l’aggetto alle agevolazioni fiscali.

È dunque importante tener presente la differenza che vi è tra 1° casa ed abitazione principale ai fini fiscali, e a definirne i confini della casa è, si legge, il Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, DPR numero 131 del 1986, il quale stabilisce le caratteristiche che vanno rispettate ai fini dell’accesso alle agevolazioni previste.

Nel dettaglio: nel caso di acquisti da parte di un privato, un’imposta di registro del due per cento, anziché del nove per cento, sul valore catastale dell’immobile, e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di cinquanta €; nel caso di acquisto da parte di una impresa, una imposta sul valore aggiunto, calcolata sul prezzo della cessione, pari al quattro per cento e non al dieci per cento ed imposte di registro, catastale e ipotecaria nella misura fissa di duecento € ognuna.

Ai fini del versamento delle imposte in misura ridotta occorre poter definire l’immobile come 1° casa e dunque il rispetto delle condizioni le quali sono indicate nella nota II-bis dell’art.1 della tariffa, parte prima annessa al D.P.R. 131/86: si legge che l’immobile deve trovarsi nel territorio del comune in cui colui che acquista ha oppure stabilisca entro 18mesi dall’acquisto la propria residenza, o qualora diverso, in quello in cui colui che compra svolge la propria attività, ovvero, se trasferito all’estero per motivi di lavoro, in quello in cui ha sede oppure esercita l’attività il soggetto da cui dipende ovvero, qualora chi acquista sia cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia comprato come 1° casa sul territorio italiano.  La dichiarazione circa la volontà di stabile la residenza del comune dell’immobile comprato va resa nell’atto di acquisto.

E ancora, si legge che nell’atto di acquisto, il soggetto che compra deve dichiarare di non essere titolare esclusivo oppure in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da comprare; e ancora nell’atto di acquisto il soggetto che compra deve dichiarare di non esser titolare, neanche per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territori nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà s altra casa di abitazione già comprate dal medesimo soggetto oppure dal coniuge con agevolazione prima casa.

Informaizonefiscale.it spiega che quindi emerge che, tra i diversi requisiti legati all’accesso ai benefici, la norma richiede di stabilire la propria residenza nel comune in cui si trova quella che viene definita come 1°casa.

Prima casa e abitazione principale, occhio alla differenza ai fini fiscali: alcuni dettagli

Un tema dunque importante e di rilevanza, quello inerente la differenza che vi è tra prima casa ed abitazione principale, come ad esserlo sono gli argomenti e gli spunti che in generale, a vario livello, hanno a che fare con la casa: qui ad esempio la questione pignoramento casa, quando può farlo la banca e come provare ad evitarlo.

Come si legge nell’approfondimento da parte di Informazionefiscale.it, emerge dunque circa il tema una differenza centrale col concetto di abitazione principale. Nel caso in cui, come ad esempio circa l’accesso all’esenzione IMU, la normativa richieda che l’immobile sia adibito ad abitazione principale non basta che il contribuente vi abbia semplicemente stabilito la residenza, ma si legge che occorre anche rappresenti il luogo della dimora abituale.

Nella Legge di Bilancio 2020, vi è una definizione di abitazione principale, e nel dettaglio “si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.”

E ancora: qualora i “componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”.

Viene spiegato che si tratta di una definizione che si può trovare anche nell’art.10 comma 3-bis del TUIR, il quale al medesimo modo rimanda alla necessità di impiegare l’immobile come dimora abituale, un requisito che invece – si legge ancora – non è richiesto dal DPR n.131 del 1986.

Questi, alcuni dettagli in merito in generale. Ad ogni modo è bene ed opportuno approfondire gli elementi ed informarsi sul tema, per chiarire eventuali dubbi e comprendere gli aspetti nel dettaglio, anche mediante confronto con esperti del campo e professioni del settore.

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