Sono entrati in vigore il 15 aprile 2022 i nuovi prezzi riguardanti i costi massimi agevolabili per beneficiare dei bonus edili compreso il superbonus. Vediamo in cosa consiste il Decreto Prezzi.
Il ministero della Transizione Ecologica ha istituito nuove disposizioni circa i costi specifici agevolabili massimi per l’asseverazione della congruità riguardanti gli interventi di efficienza energetica che possono beneficiare del super ecobonus 110% e di altre agevolazioni edilizie.
Lo ha fatto con il nuovo Decreto prezzi, entrato in vigore il 15 aprile 2022. Si tratta di un argomento complesso, per il quale il Mite ha pubblicato sul sito dell’ENEA alcune FAQ, in modo da agevolare con tali precisazioni chi si avvicina agli interventi di ristrutturazione.
I quesiti sui quali il Mite ha posto particolare attenzione sono il campo di applicazione del decreto prezzi, cosa includono i nuovi massimali e qual è l’iter da seguire per asseverare i costi.
L’aggiornamento dei massimali sarà effettuato entro l’1° febbraio 2023 e poi avverrà ogni anno, tenendo conto sia dei costi di mercato che dell’andamento delle misure contenute nel decreto Rilancio. Va ricordato che i prezzi nuovi saranno applicati soltanto a quegli interventi il cui titolo edilizio sia stato richiesto dopo la data dell’entrata in vigore del decreto prezzi.
Le FAQ presenti sul sito ENEA riguardano:
Sul portale potrete trovare tutte le tipologie di interventi previsti che ricordiamo non comprendono i costi di installazione e fornitura, la messa in opera, la dismissione dei beni obsoleti, i costi relativi alle opere complementari, quelli delle prestazioni professionali e quelli dell’IVA.
L’ambito di applicazione prevede il rilascio dell’asseverazione della congruità dei costi per gli interventi energetici che beneficiano del super ecobonus 110% e di altri bonus minori, sia con la cessione del credito che con lo sconto in fattura.
L’ecobonus in particolare prevede delle regole ulteriori. Il Mite specifica nelle FAQ che bisogna controllare i costi massimi degli interventi che non richiedono l’asseverazione delle spese cioè quelli che non rientrano nelle opzioni sconto in fattura o cessione del credito, o di quelli che pur accedendo alle due suddette opzioni hanno costi minori di 10 mila euro. Stessa cosa per gli interventi in edilizia libera, che sono quelli che non richiedono l’asseverazione.
Un’ulteriore integrazione ai fini di un quadro più chiaro sui nuovi prezzi del decreto è quella relativa alla composizione dei nuovi costi massimi. A disposizione di tutti una tabella, dove sono contenute le tipologie di interventi e i massimali per i vari tipi di beni. Ad esempio per quanto riguarda gli infissi si trovano tutti i componenti inclusi nei massimali, così come accade per l’isolamento. Non rientrano nei costi massimi quelli relativi alla manodopera, all’IVA, all’installazione e alle prestazioni professionali.
Infine un importante chiarimento, utile a chi si trova ad eseguire opere che rientrano nei vari bonus emessi dal Governo, è quello sulla procedura da seguire per l’asseverazione dei costi. Fondamentale il doppio controllo per cui occorre tenere conto sia del decreto ministeriale costi massimi sia dei prezziari.
Questi ultimi sono quelli delle Regioni, delle Camere di Commercio, delle Province Autonome in cui si trova l’edificio sottoposto ad intervento. Il duplice controllo serve per stabilire la spesa ammissibile asseverata il cui valore sarà quello più basso risultante tra quella dei due controlli e quella realmente sostenuta.
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