Aumentano i casi di pressione alta (ipertensione arteriosa), ma non tutti sanno che si tratta di una patologia invalidante da non sottovalutare, che da diritto ad un assegno mensile.
Uno studio recente ha evidenziato che la pressione sanguigna è aumentata negli ultimi anni per effetto della pandemia Covid-19, rispetto agli anni precedenti. La ricerca scientifica chiarisce gli effetti della salute e include molte malattie cardiovascolari che si sono manifestati o aggravati negli ultimi due anni. Nello studio è considerata pressione arteriosa la pressione che il sangue esercita contro le pareti arteriose di una persona. La misurazione della pressione arteriosa, i medici la effettuano in due punti: quando il cuore di una persona sta pompando (pressione sistolica) e quando il cuore di una persona e a riposo (pressione diastolica).
Se una persona ha la pressione alta, denominata “ipertensione“è a maggior rischio di ictus o malattie cardiache. Inoltre, l’ipertensione può anche danneggiare il fegato, gli occhi e il cervello. Una persona, su consiglio medico, può mantenere i livelli di pressione sanguigna buoni, cambiando stile di vita, con una dieta povera di sale e ricca di verdura e frutta. Inoltre, praticare attività fisica in modo regolare, limitando l’assunzione di alcol ed eliminando il fumo. Ma l’ipertensione è una vera e propria patologia da non sottovalutare, quando la patologia diventa invalidante permette numerose agevolazioni assistenziali ed economiche (ad esempio esenzione ticket, assegno di invalidità e in casi in cui la patologia non permetta di deambulare, l’indennità di accompagnamento). Analizziamo quando la patologia è considerata invalidante.
L’INPS ha pubblicato le linee guida sul riconoscimento dell’invalidità, e contengono a seconda delle patologie, differenti percentuali di riduzione lavorativa. Nel caso dell’ipertensione arteriosa, comunemente chiamata “pressione alta”, prevede a seconda della gravita le seguenti percentuali invalidanti:
– 10% = ipertensione arteriosa non complicata;
– dall’11% al 20% = ipertensione arteriosa non complicata senza terapia medica;
– dal 21% al 30% = ipertensione arteriosa con iniziale impegno cardiaco;
– dal 31% al 50% = cardiopatia ipertensiva con impegno cardiaco medio;
– dal 51% al 70% = cardiopatia ipertensiva con impegno cardiaco medio – severo;
– dal 71% all’80% = cardiopatia ipertensiva con impegno cardiaco grave – severo;
– dall’81% al 100% = cardiopatia ipertensiva scompensata.
In base alla patologia accertata da un medico ASL, è possibile ottenere l’esenzione del Ticket sanitario per esami, indagini e farmaci. In particolare sono previste due tipi di esenzione del ticket sanitario, con i seguenti codici:
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Per coloro che soffrono di ipertensione arteriosa, con il riconoscimento di una riduzione parziale della capacità lavorativa dal 74 al 99% e con un reddito inferiore alla soglia prevista dalla normativa, hanno diritto ad un assegno mensile erogato dall’INPS.
L’assegno spetta agli invalidi parziali con un’età compresa tra i 18 e i 67 anni, che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla normativa. L’assegno è riconosciuto solo su richiesta dell’interessato, quindi, non è automatico.
L’importo della prestazione nell’anno 2021 è di 287,09 euro e la soglia di reddito annuale è pari a 4.931,29 euro. In prima istanza sono considerati i redditi dichiarati nell’anno in corso in via presuntiva. Invece, per gli anni successivi, si considerano i redditi percepiti negli anni precedenti. L’assegno è corrisposto per 13 mensilità. Assegno di invalidità: trattenute e riduzione con la trasformazione in pensione di vecchiaia
L’assegno non è corrisposto in caso di ricovero in istituto pubblico o RSA. Inoltre, l’assegno è incompatibile con prestazione a carattere diretto e pensioni dirette di invalidità erogate a qualsiasi titolo. In riferimento alla NASPI, il lavoratore può optare per il trattamento economico più favorevole. In questo caso l’assegno di invalidità non si perde, ma si sospende, questo significa che finito il periodo di NASPI, il lavoratore avrà diritto a percepire di nuovo l’assegno di invalidità.
La domanda deve essere inoltrata all’INPS, direttamente attraverso il portale istituzionale, con le credenziali SPID, oppure, rivolgendosi ad un Patronato o CAF per l’assistenza.
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