Premio assicurativo pagato in ritardo: chi festeggia in caso di sinistro

Attenzione a pagare le rate del premio di assicurazione nei termini di scadenza, si rischia di non ricevere l’indennizzo, la norma non prevede la retroattività. 

Premio assicurativo pagato in ritardo
Premio assicurativo pagato in ritardo

La Corte di Cassazione, come già si era espressa in precedenza, precisa che il premio tardivamente pagato non comporta il risarcimento del sinistro. Quindi, elimina definitivamente la possibilità della retroattiva assicurativa,  questa decisione ha trovato un consenso favorevole da parte degli intermediari.

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Premio assicurativo pagato in ritardo: in caso di sinistro festeggiano gli intermediari

La Corte ribadisce che chi non si preoccupa di pagare la rata del primo assicurativo e lo lascia scadere negligentemente, se nell’arco temporale in cui l’assicurazione, si verifica un sinistro e si precipitano a pagare dall’agente l’arretrato sperando che quel pagamento possa estendere la copertura assicurativa, ormai irrimediabilmente scoperta, non ha diritto all’indennizzabilità del sinistro.

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In effetti, il pagamento delle rate del premio assicurativo in modalità frazionata, successiva alla prima, se avvenuto dopo il quindicesimo giorno dalla scadenza del termine di pagamento, riattiva il contratto ma ex nunc (da ora in poi) e non ex tunc (da allora).

Pertanto, i sinistri avvenuti dopo il cosiddetto periodo di grazia (art. 1901 del Codice civile), ma prima del pagamento tardivo, non sono coperti dalla polizza assicurativa. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 38216 del 3 dicembre 2021, che ha esaminato il caso in cui l’assicurato per polizza incendio, per una sventura il suo immobile fu attinto dalle fiamme. La rata della polizza assicurativa, corrisposta in modo frazionato, era scaduta dal diciottesimo giorno successivo al termine per il pagamento del premio assicurativo.

Rigetto del ricorso e motivazione

L’assicurato, dopo l’incendio, pagò la rata del premio assicurativo e l’agente accetto il pagamento senza riserve. L’assicurato, quindi, ha provveduto a chiedere il pagamento dell’indennizzo, ma ebbe un rifiuto in base all’articolo 1901 del Codice civile. Quindi, è sorta la controversia giudiziaria che diede ragione all’agenzia di assicurazione. Tuttavia, l’assicurato impugnò la decisione di merito in Cassazione, sostenendo che l’accettazione del premio da parte dell’agente senza riserve, costituiva un tacita rinuncia agli effetti collegati all’articolo 1901 del c.c.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso con la motivazione che alla luce dell’articolo 1901 del c.c. vige il principio di diritto: “non è indennizzabile il sinistro avvenuto dopo la spirale del termine previsto dall’articolo 1901 del c.c., e non è rilevante che l’assicuratore abbia accettato il pagamento del premio tardivo  senza riserve”.

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