Si possono pignorare dei beni, tipo la casa, anche per debiti di bassissima entità? Teoricamente si potrebbe ma la Corte di Cassazione ha fissato dei paletti molto chiari. Vediamo quali sono…
Alla sola parola “pignoramento” in molti impallidiscono all’improvviso e le loro coronarie sono sottoposte a dura prova. Sono infatti milioni gli italiani bersagliati da cartelle fiscali o da lettere di recupero crediti per versamenti di vario tipo non effettuati Spesso si tratta di cifra non particolarmente elevate e quindi la domanda nasce spontanea: è possibile subire un pignoramento per il recupero di debiti anche di piccola entità? Si può dare il via ad una esecuzione nei confronti di un privato che pure ha ripagato quasi tutto il suo debito, ma non ha invece pagato, per un errore o per l’oggettiva impossibilità economica, un residuo assai basso? Al riguardo ci chiarisce le cose una recente ordinanza della Corte di Cassazione (la numero 2.168) che ha sancito che in tali casi, vale a dire quando la somma in questione abbia valore nei fatti residuale, il pignoramento è da ritenersi illecito.
Cerchiamo allora di capire meglio i casi in cui i beni del debitore non possano essere soggetti a pignoramento.
I creditori privati, teoricamente, possono dare adito al pignoramento anche per importi decisamente bassi, senza un limite minimo. E’ necessario che si evidenzi però una convenienza economica.
L’ordinanza della sopra citata sentenza della Suprema Corte è intervenuta a stabilire che: il pignoramento per importi davverp bassi, in particolar modo quando si tratti di somme residuali a fronte di debiti già pagati quasi totalmente, è da ritenersi illegittimo perché manca dell’interesse ad agire.
Per spiegare chiaramente cosa sia l’interesse ad agire dobbiamo fare riferimento all’art. 100 del Codice di procedura civile che sancisce che per avanzare la domanda nell’esercizio dell’azione “è necessario avervi interesse”. Nel caso del pignoramento, ha deciso la Cassazione, l’interesse ad agire non trova fondamento legale “qualora il credito, di natura solo patrimoniale, sia di entità oggettivamente minima”.
Viene infatti a mancare, in questo caso, il principio di buona fede e correttezza per il quale chi avvia un procedimento abbia l’interesse ad evitare un danno concreto.
Nell’ordinanza in questione, la Cassazione ha però specificato anche che la norma che non consente al creditore di dare il via un pignoramento per minimi importi non deve andare in contrasto con la tutela del diritto di azione.
Vale a dire la facoltà di ogni cittadino di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti (prevista dall’art. 24 della Costituzione) che va mediata con le norme di buona fede e correttezza e con i principi della durata ragionevole del processo e del giusto giudizio.
Nel caso in cui il cittadino abbia un debito nei confronti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia) le cose cambiano. Chi riscuote può iscrivere ipoteca solo per debiti superiori a 20mila euro, e avviare un pignoramento solo per somme eccedenti i 120mila euro. Inoltre l’Agenzia non può pignorare la 1ª casa del debitore se questa non appartiene alla categoria delle case di lusso e sia la sua unica abitazione.
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