Quando la banca può fare il pignoramento della casa, questione prima casa, come provare ad evitarlo ed altri dettagli al riguardo, a seguire
Cos’è e quali i dettagli circa il pignoramento della casa da parte dell’istituto di credito, la questione prima casa, quale il possibile modo per evitare che ciò avvenga; i dettagli in merito.
Vi sono alcuni dettagli da sapere per quel che concerne il pignoramento della casa, e i casi in cui la banca può far vendere all’asta gli immobili del debitore che è inadempiente. Nel corso della vita potrebbe capitare di ritrovarsi in una condizione di difficoltà dal punto di vista economico. Qualora fosse questo il caso, potrebbe verificarsi il caso del mancato mancato di alcune rate di mutuo.
Gli eventuali soggetti, in tal senso, potrebbero a questo punto ricordare che anni prima magari, al momento della richiesta del mutuo ai fini del finanziamento dell’acquisto, la banca aveva posto una ipoteca sull’immobile, come garanzia del proprio credito. Un aspetto che non suscitava grande preoccupazione, trattandosi di una formalità, di prassi comune. Tuttavia, nel caso di una situazione poi cambiata e diventata grave, si potrebbe correre il rischio della perdita dei beni e dunque ci si potrebbe domandare quando la banca può pignorare la casa.
È un tema importante e di gran rilevanza, quello inerente il pignoramento della casa, un aspetto che può interessare molti e che al cui riguardo non mancano spunti ed approfondimenti da poter fare; ad esempio circa il pignoramento, quando e come intervengono i creditori con prelazione e i creditori chirografari.
Per quel che concerne il tema in oggetto, ad occuparsene è Laleggepertutti.it, il quale spiega anzitutto che il pignoramento è il primo atto della procedura esecutiva inerente l’espropriazione forzata, la quale viene avviata da parte del creditore nei confronti del debitore, al fine dell’ottenimento del soddisfacimento coattivo del suo credito. Tale atto è un vincolo giuridico apposto su beni, mobili e immobili, che sono di proprietà del debitore.
Al riguardo, l’ufficiale giudiziario, nell’atto notificato al soggetto debitore, intima a quest’ultimo che, qualora non provvedesse a saldare il conto entro il termine stabilito, i beni pignorati in questione verrebbero poi venduti all’asta giudiziaria, con il ricavo dalla vendita in questione che sarebbe versato al credito. Mentre l’eventuale eccedenza, qualora vi fosse, verrebbe restituita all’ormai ex proprietario dei beni.
Qualora il debitore vendesse oppure donasse i beni pignorati, spiega Laleggepertutti.it, gli atti di compravendita sarebbero inefficaci nei confronti del creditore pignorante, il quale dunque potrebbe recuperarli dall’acquirente mediante una apposita “azione revocatoria”; in sintesi, per l’istituto di credito, è come se quell’immobile non fosse mai stato venduto.
Viene menzionata una recente sentenza della Cassazione (Cass. sent. n. 20315/2022), la quale afferma che anche il cessionario del credito, di solito si tratta di una società di recupero crediti, alla quale la banca lo ha venduto, può effettuare il pignoramento dei beni immobili, dal momento che beneficia per legge della revocatoria ottenuta ed espletata con esito positivo dal cedente (Art. 2902 Cod. civ.).
Dunque, occorre considerare e tener presente che il soggetto il quale agisce legalmente nei confronti del debitore può variare rispetto all’originario, come spesso può avvenire quando le banche cedono a società esterne i propri pacchetti di crediti insoluti ed in sofferenza.
Per quanto concerne il pignoramento della prima casa, l’istituto di credito può farlo, circa dunque l’abitazione principale, la quale costituisce luogo di residenza anagrafica e di dimora abituale del debitore, senza i limiti che sono imposti ad altre categorie di creditori che sono soggetti pubblici, si pensi all’Agente di riscossione per i casi di mancato versamento della cartella di pagamento.
Dunque, come spiegato, nei confronti della banca, la prima casa non è impignorabile, neanche qualora fosse l’unico immobile di proprietà del soggetto debitore. Ciò rappresenta essere un elemento importante nelle mani delle banche.
La legge, e si fa riferimento all’Art. 40, co. 2, D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario), permette agli istituti di credito, nel caso di mutuo oppure di finanziamento non rimborsato secondo le scadenze previste dal relativo piano, la risoluzione del contratto nel momento in cui il ritardato pagamento (giudicato tale quello che matura tra il trentesimo ed il cento ottantottesimo giorno di scadenza della rata) abbia avuto luogo per almeno sette volte, anche qualora non consecutive.
Quindi, all’8° rata non pagata entro i centottanta giorni, oppure dopo 1 sola rata non pagata e scaduta da più di centottanta giorni, prenderà il via il pignoramento.
Solitamente la banca, prima di dar seguito alla procedura esecutiva attraverso il pignoramento, sollecita e diffida più volte il debitore risultato inadempiente circa il pagamento di quanto dovuto, preannunciando a questi le conseguenza; qualora il ritardo si protraesse nel tempo, o se superasse i cento ottanta giorni dalla scadenza delle rate, la banca notifica al debitore un atto di precetto.
In sintesi, un ultimatum inerente il pagamento entro dieci giorni; una volta decorsi, potrà pignorare a propria scelta beni mobili ed immobili del soggetto debitore, necessari al soddisfacimento del credito. Di regola, spiega Laleggepertutti.it, la banca mutuante inizia col pignoramento già ipotecato al momento della concessione del mutuo, poiché le permette di soddisfarsi sul ricavato in via privilegiata rispetto ad altri eventuali creditori.
Si legge che sarebbe possibile evitare il pignoramento o anche bloccarlo mentre è già in corso di esecuzione, qualora si riuscisse a trovare un accordo con la banca circa le modalità di saldo del debito. Vi sono sempre dei margini per poter arrivare ad una transazione equa e soddisfacente per entrambe le parti, anche tenendo conto del fatto che la procedura esecutiva è costosa, sia rispetto alla questione economica che in merito alla tempistica, per il debitore che la promuove.
Spesso quindi può accadere che le banche accettino un pagamento, anche a rate, a saldo e stralcio, interrompendo l’azione esecutiva intrapresa e dunque evitando l’esproprio dei beni del soggetto debitore.
Si tenga anche presente che le banche decidono per la strade del pignoramento quando ritengono che la morosità del debitore rispetto ai pagamenti dovuti sia conclamata e non risolvibile; quindi, qualora vi fossero possibilità di recupero, anche la banca sarebbe favorevole a rimettere il debitore in carreggiata. In questo modo, evitando aggravi dei tempi e dei costi legati alla procedura giudiziaria.
Questi, alcuni dettagli generali al riguardo. Ad ogni modo è opportuno ed è bene informarsi ed approfondire i vari elementi, così da comprendere i diversi aspetti nel dettaglio e chiarire eventuali dubbi, anche tramite un confronto con esperti del campo e professionisti del settore.
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