Pignoramento: cambiano le regole dal 22 giugno, novità e tutele per i debitori

Il pignoramento presso terzi è stato modificato dalla legge delega n. 206 del 2021. Quali novità sono in arrivo?

Il pignoramento presso terzi serve a tutelare i diritti del creditore, ma la novità che sarà applicata dal 22 giugno non sarà gradita a tutti coloro che si servono di questo iter per assicurare le proprie pretese.

Pignoramento: cambiano le regole dal 22 giugno
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Negli ultimi tempi la riforma della giustizia e delle sue procedure è uno degli argomenti caldi, anche alla luce del programma e degli obiettivi di cui al piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Novità importanti in arrivo per il pignoramento presso terzi, che cambia il suo assetto a partire dal prossimo 22 giugno 2022. Da quel giorno, tutti coloro che – assistiti dal loro avvocato – dovranno procedere ad un pignoramento presso terzi, faranno bene a segnarsi sul calendario la data spartiacque in materia.

Nel corso di questo breve articolo intendiamo fare il punto su che cosa cambia in materia di pignoramento presso terzi a partire dalla prossima estate, anche se sul piano delle necessità di dare alla giustizia regole più snelle e razionalizzanti sono emerse critiche a riguardo. I dettagli.

Pignoramento presso terzi: dal 22 giugno è valevole la novità di cui alla legge delega n. 206 del 2021

A proposito di questo tema, non possiamo non ricordare che dallo scorso 24 dicembre è entrata in vigore la legge n. 206 del 2021, che include la “Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata“.

Tra gli obiettivi la semplificazione dei procedimenti, con iter più brevi ed una maggiore importanza alla digitalizzazione, contestualmente all’abbattimento delle lungaggini burocratiche.

In particolare, sono differenti le norme del processo esecutivo modificate dalla riforma. Tra esse anche l’art. 543 del Codice di procedura civile, il quale prevede a carico del creditore un onere ulteriore, nel momento in cui procede al pignoramento presso terzi.

Come sopra accennato, la data del 22 giugno è dunque uno spartiacque. Infatti, la novità normativa varrà per tutte quelle procedure di pignoramento, instaurate dal 180° giorno posteriore alla data di entrata in vigore della legge delega suddetta, ossia proprio a partire dal 22 giugno 2022. Infatti, la legge delega è in vigore dal 24 dicembre dello scorso anno.

Pignoramento pressi terzi: cosa cambia in concreto per il creditore?

Il creditore dovrà dunque fare molta attenzione alle nuove regole in tema di pignoramento presso terzi, che saranno attive tra due mesi e mezzo. Il citato art. 543 c.p.c, in virtù della riforma del processo civile, è integrato da due altri commi, il quinto e il sesto. Essi prevedono quanto segue:

  • Il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento”.
  • Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso. In ogni caso, ove la notifica dell’avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento“.

A ben vedere, si tratta di novità di assoluto rilievo per il creditore (e per il suo avvocato). Infatti, detti commi implicheranno che gli obblighi di notifica e di deposito, laddove non rispettati, produrranno delle rilevanti conseguenze tali da determinare l’inefficacia del pignoramento stesso.

In altre parole, vi è un evidente onere gravante sul creditore in ipotesi di pignoramento presso terzi, ed è quello della notifica dell’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo e del relativo deposito nel fascicolo dell’esecuzione.

Gli ulteriori obblighi per il creditore e il rischio di inefficacia della procedura

Se il creditore vuole assicurare tutela dei propri diritti, dovrà dunque rispettare le novità sopra delineate. E’ in gioco un onere procedurale ulteriore, che con tutta probabilità non farà felici i creditori, ed inoltre sembra in qualche modo confliggere con le finalità di “semplificazione” e di accelerazione del rito procedurale in campo civile.

Insomma, se l’obiettivo della riforma del processo civile è (anche) la semplificazione, con queste novità l’iter giudiziario è invece appesantito. Peraltro notiamo che detta procedura di pignoramento mira a tutelare il credito da parte di un soggetto che è già in possesso di un titolo esecutivo, idoneo a far scattare l’esecuzione nelle sue diverse e possibili forme. Non bisogna dimenticare infatti che la funzione del pignoramento è proprio quella di vincolare alcuni beni al soddisfacimento del diritto di credito del creditore procedente.

Concludendo, non rispettare detto onere significherebbe andare incontro all’inefficacia del pignoramento, certamente una conseguenza non voluta dal creditore.

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