In caso di pignoramento dello stipendio, del conto corrente o della casa le norme prevedono un iter burocratico ben preciso, che è bene conoscere.
La legge prevede dei casi specifici per i quali è possibile procedere con il pignoramento dello stipendio o con il prelievo forzoso di denaro dal conto corrente. In casi più gravi è possibile procedere anche con il pignoramento del patrimonio immobiliare.
Se una persona ha debiti fiscali o cartelle esattoriali in arretrato rischia il pignoramento dello stipendio. Invece, i debiti sono sorti per mancati pagamenti nei confronti di un creditore, la legge prevede il pignoramento del conto corrente ovvero un prelievo forzoso di denaro dai depositi bancari intestati al debitore.
Se, invece, il debito è pari o superiore a 20.000 euro, l’Agenzia delle Entrate può disporre il pignoramento di un bene immobiliare di cui il debitore è proprietario.
Ricevere un provvedimento di pignoramento è una delle situazioni più drastiche nelle quali si può trovare un debitore. Sotto l’aspetto operativo, l’ufficiale della riscossione notifica il verbale del pignoramento al debitore.
Affinché il pignoramento non sia impugnabile e venga considerato legittimo e valido, questo deve essere effettuato rispettando un determinato inter burocratico.
Una delle regole principali del pignoramento, è che questo venga eseguito non prima dei 60 giorni dal momento della notifica della cartella di pagamento.
Non tutti sanno che il pignoramento perde efficacia se trascorrono 200 giorni, a partire dal momento della notifica della cartella di pagamento, senza l’effettuazione del primo incanto.
Un altro importante passaggio riguarda la custodia dei titoli di credito o degli oggetti preziosi di cui è titolare il debitore.
In questo caso l’agente della riscossione, che può essere un membro della Guardia di Finanza, viene incaricato di effettuare il pignoramento. Secondo la normativa, nella scelta dei beni vanno preferiti i contanti, gli oggetti preziosi e i titoli di credito.
La legge prevede che, in caso di debiti fiscali o di cartelle esattoriali in arretrato, si possa procedere con il pignoramento dello stipendio del debitore.
Qualora il debito sia dovuto ad un mancato pagamento della rata di un finanziamento ricevuto da un istituto di credito, è possibile procedere senza bisogno dell’autorizzazione del giudice.
In questo caso, infatti, sarà il creditore ad avere la possibilità di attivare la procedura di esecuzione forzata. Questo diritto gli è conferito dall’accordo sottoscritto dallo stesso debitore, al momento della richiesta di finanziamento.
Anche in questo caso però è previsto un iter burocratico, che stabilisce che al debitore debba essere inviato un atto di precetto con il quale viene invitato a regolarizzare la propria posizione entro 10 giorni.
Qualora questo invito non dovesse essere accolto dal soggetto interessato, egli riceverà un atto di pignoramento e dunque il prelievo forzato sulla busta paga.
La normativa che disciplina questa fattispecie prevede che, in caso di debiti fiscali o cartelle esattoriali in arretrato, si possa procedere al pignoramento dello stipendio fino ad un quinto del suo valore.
Tuttavia, è previsto un ricalcolo in base al valore della busta paga.
Nello specifico il pignoramento è pari a un:
In sintesi, la percentuale che può essere prelevata tramite pignoramento è proporzionata al valore dello stipendio.
Nel caso in cui i debiti accumulati dal debitore siano sorti nei confronti di un creditore o di un soggetto terzo, la legge ammette il pignoramento dal conto corrente.
A questa possibilità, nei casi più gravi, è possibile aggiungere anche il pignoramento di immobili.
In sostanza, sììe una persona accumula debiti nei confronti di un creditore o di un soggetto terzo, egli può subire un pignoramento fino ad un massimo del 50% del valore del conto corrente.
Questa percentuale vale solo nel caso di conti correnti bancari o portali cointestati, con un familiare o con un parente.
Se l’ammontare dei debiti è pari o superiori a €20.000, l’Agenzia delle Entrate può procedere con il pignoramento di un immobile intestato al debitore. La casa può essere pignorata solo nel caso in cui Il debitore non abbia altri immobili intestati.
Inoltre, il pignoramento di un immobile non comporta che l’abitazione venga messa all’asta.
Fermo restando che è necessario che la casa abbia in una destinazione catastale abitativa e non sia un bene di lusso. In sostanza, non deve essere accatastata nella categoria A8 (abitazione in ville) o A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
Secondo quanto stabilito dalla legge il pignoramento di una casa può venire anche in caso di mancato pagamento di una multa. Anche in questo caso, però, è previsto un valore minimo fissato a €120.000.
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