Chi non ha pagato le rate della rottamazione cartelle esattoriali, rischia il pignoramento della casa e del conto corrente, ma c’è una soluzione per evitarlo.
Il 14 dicembre 2021 molti contribuenti sono stati chiamati alle casse per il pagamento delle rate di rottamazione ter e saldo e stralcio delle cartelle esattoriali. L’ultima data utile di pagamento considerando anche i cinque giorni di tolleranza, era infatti, il 14 dicembre. Però non tutti sono riusciti a far fronte ai debiti con il Fisco e pagare le rate della definizione agevolata. Sono pervenute agli Esperti di Trading.it, molte richieste di chiarimenti in merito al pignoramento della casa o del conto corrente per mancato pagato delle rate di rottamazione ter.
In effetti, chi non ha pagato entro il 14 dicembre, è soggetto alle azioni di recupero del debito da parte dell’Agenzia delle Entrate di Riscossione dal 15 dicembre 2021 in poi. Ma c’è sempre una scappatoia che permette di bloccare le azioni dell’AdER. Andiamo per gradi e analizziamo cosa è possibile fare.
Rata rottamazione pagata in ritardo, cosa succede? La risposta sconvolge
Pignoramento casa e conto corrente per mancato pagamento delle rate di rottamazione
L’Agenzia delle Entrate Riscossione sul suo portale, chiarisce che i soggetti che non hanno effettuato il pagamento delle rate o lo hanno effettuato in ritardo o con un importo inferiore, decadono dalla definizione agevolata (Rottamazione ter).
In questo caso l’ente può attivare le procedure del recupero del debito, quindi, se il soggetto interessato non paga rischia il pignoramento della casa di proprietà e del conto corrente intestato. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 77/2018, ha considerato legittimo anche il pignoramento del conto corrente cointestato, solo se si configurano determinati presupposti.
Quindi, chi non ha pagato le rate della rottamazione ter dell’anno 2020 e 2021, si trova a fare i conti con le azioni di recupero del debito che possono bloccare il conto corrente e nel peggiore dei casi il pignoramento della casa di proprietà.
Attenzione alle cartelle esattoriali, non sempre bisogna pagarle ma il Fisco le pretende
Il Decreto legge n. 137 dell’anno 2020, prevede che i contribuenti che sono decaduti dalle precedenti definizioni agevolate e successivamente decaduti dalle misure agevolative, per il mancato pagamento delle rate, possono accedere alla rateizzazione delle cartelle esattoriali.
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione è presente una sezione dedicata alla rateizzazione ai sensi del DPR 602/73 articolo 19. In base all’importo del debito e le condizioni economiche del dichiarante è possibile ripartire la rateizzazione secondo varie opzioni.
Varie opzioni di rateizzazione dei debiti
Le varie opzioni prevedono:
a) istanze per debiti fino a 60 mila euro: la rateizzazione è possibile direttamente online accedendo al servizio “Rateizza adesso” nell’area riservata. Oppure, inviando una PEC all’indirizzo riportato nel modello di rateizzazione. È possibile rateizzare il debito fino a sei anni (72 rate costanti o crescenti);
b) istanze per debiti superiore a 60 mila euro: è possibile chiedere la rateizzazione in base agli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) riportati nel modello. In questo caso il contribuente deve allegare la certificazione ISEE del nucleo familiare che attesti la difficoltà economica al pagamento dei debiti. Se l’Agente di Riscossione accetta l’istanza, è possibile rateizzare il pagamento in sei anni per un massimo di 72 rate costanti o crescenti, in base alla scelta del contribuente;
c) piano straordinario fino a 120 rate: il contribuente può ottenere anche un piano straordinario fino a 10 anni per un massimo di 120 rate. Per aderire a questo piano bisogna dimostrare di non poter pagare i debiti e sussistono i criteri per la formulazione di un piano straordinario. In questo caso il contribuente deve presentare la domanda allegando la documentazione richiesta per l’elaborazione del piano straordinario. Se l’Agente di Riscossione accetta l’istanza, è possibile rateizzare il debito con rate costanti in base al piano sviluppato.
Quando si decade dalla rateizzazione?
Precisiamo che la rateizzazione decade nel caso di inadempienza per il mancato pagamento delle rate, nel caso il contribuente sia assoggettato ad una procedura concorsuale, per decesso del richiedente e nel caso la società è cancellata dal registro delle imprese.
Dal primo gennaio 2022 le rateizzazione decade per il mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive.
Quindi, per evitare che intervengano le azioni di recupero da parte dell’ente di riscossione è possibile aderire ad uno dei seguenti piani anche in base alla condizione economica.