Il pignoramento su iniziativa banca rappresenta un’eventualità alla quale ogni debitore preferirebbe non trovarsi esposto.
Vero è che prima di giungere al relativo atto, che comporta la messa all’asta dell’abitazione – con tutte le conseguenze che ne possono derivare – sussiste un iter scandito da ben precise tappe.
Il punto che vogliamo affrontare di seguito è il seguente: come fare ad opporsi al pignoramento da parte della banca? Ovvero: quali contromosse adottare, dopo aver essersi rivolti ad un avvocato per orientarsi e trovare una soluzione? Scopriamolo di seguito, dopo aver ricordato brevemente che cos’è di fatto il pignoramento.
Pignoramento da parte della banca: il contesto di riferimento
L’atto di pignoramento serve al creditore per tutelare la sua legittima pretesa nei confronti del debitore che si rivela inadempiente. In altre parole, il pignoramento consiste in un atto con cui si dà inizio al processo esecutivo di espropriazione forzata di un bene. Ciò si verifica quando il debitore, proprietario di un’abitazione da pignorare o di altro bene, si trova in una situazione di insolvenza, ovvero non paga i suoi debiti al creditore. In particolare, l’esecuzione forzata o pignoramento della casa è un iter con cui un creditore tutela il proprio legittimo diritto di credito, laddove il debitore non riesca a far fronte ad un debito non saldato.
Il caso tipo di pignoramento della banca è quello in cui una famiglia accende un mutuo per l’acquisto della prima casa e, dopo anni di regolari pagamenti delle rate, si verifica un evento negativo sul piano economico (ad es. perdita del lavoro). Esso impedisce di continuare a versare le rate ogni mese.
Ebbene, in sintesi il meccanismo è il seguente: in ipotesi di mancato pagamento di una o più rate, l’istituto di credito solleciterà il debitore e, se possibile, si rivarrà su possibili garanti. Ma attenzione: laddove l’inadempienza si protragga nel tempo, la logica conseguenza è che la banca procederà con il pignoramento, vale a dire la confisca e la messa all’asta del bene pignorato.
Pignoramento da parte della banca: il contributo della Corte di Giustizia europea a favore del consumatore
Tornando alla domanda di apertura, il debitore innanzi ad un atto di pignoramento della banca, inevitabilmente si chiederà cosa fare. L’avvocato di fiducia con tutta probabilità rimarcherà al proprio cliente che i termini per l’opposizione sono ormai decorsi. Ciò in ragione del fatto che il pignoramento è l’ultimo di una serie di atti e dunque sarebbe stato decisamente opportuno muoversi prima – facendo opposizione in modo tempestivo. Infatti, prima del pignoramento la prassi di questi procedimenti indica che c’è un sollecito della banca inviato con raccomandata, di seguito un decreto ingiuntivo ed anche un atto di precetto, il quale dà al debitore 10 giorni di tempo per saldare il debito.
In uno scenario come questo, l’opposizione potrebbe apparire ormai quasi un miraggio e vano ogni tentativo di difendersi, ma un recente provvedimento della Corte di giustizia UE ha stabilito un rilevante principio. Esso, infatti, potrebbe cambiare le carte in tavola e favorire di fatto i consumatori – debitori. La pronuncia è d’aiuto ai debitori che, per le più svariate cause, hanno fatto decorrere i termini e si sono trovati a dover gestire le conseguenze di un decreto ingiuntivo della banca ormai definitivo.
Vero è che se un atto giudiziario non è opposto nei termini di legge, diviene definitivo e dunque “passa in giudicato” – ovvero non può più essere contestato da colui che poteva opporsi. Tuttavia, nei casi concreti non è sempre questa la conseguenza. Infatti, la Corte di Giustizia ha chiarito che anche in queste circostanze vi sono margini per opporsi al pignoramento della banca.
La tutela del debitore contro le ‘clausole capestro’
Se ci si chiede come comportarsi e come tutelarsi nelle circostanze appena menzionate, la risposta è stata data appunto dalla Corte di Giustizia europea. Infatti, tutte le volte nelle quali il contratto di mutuo bancario che l’istituto di credito ha fatto firmare al proprio cliente include “clausole abusive” o “vessatorie” è possibile fare opposizione anche se la procedura l’esecuzione forzata è già stata attivata. In termini tecnici, non assume alcun rilievo il fatto che si sia formato il “giudicato” sul decreto ingiuntivo non opposto: per il debitore sussiste comunque la possibilità di opporsi.
La Corte ha dunque evidenziato che il cd. ‘contraente debole’ deve essere tutelato anche al di là del giudicato, ovvero del provvedimento divenuto definitivo. In particolare, il magistrato deve valutare in sede di esecuzione se debbono essere considerate abusive le clausole del contratto, anche se il debitore non ha fatto opposizione contro il decreto ingiuntivo (poi diventato definitivo). Chiaramente siamo innanzi al riconoscimento di una significativa tutela a favore del debitore.
Gli eurogiudici hanno chiarito che non si può quindi ritenere compatibile con i principi del diritto UE la normativa italiana, nelle parti in cui impedisce al giudice dell’esecuzione di esprimersi, perché il decreto ingiuntivo è passato in giudicato. In questi casi, la decorrenza dei termini non ha rilievo ed anzi è possibile salvare la casa dal pignoramento.