Pignoramento auto e ricorso con il pagamento del contributo unificato, la CTP di Milano precisa quando e come effettuare il pagamento.
La Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha depositato il 27 ottobre 2021 a sentenza n. 4096/5/2021, nella quale stabilisce che bisogna fare attenzione al ricorso per il pignoramento dell’auto. Infatti precisa che nel caso in cui il ricorso sia presentato con un verbale di pignoramento dell’auto, il contributo unificato deve essere versato secondo precise indicazioni. In effetti, si evince nella sentenza che il contributo unificato deve essere commisurato al valore all’atto impugnato. Inoltre, tale valore non è indeterminato ma è contenuto nelle cartelle esattoriali di pagamento notificate al contribuente, che hanno generato il pignoramento.
Il caso esaminato dai giudici di primo grado riguarda un contribuente che aveva impugnato un atto di pignoramento del proprio veicolo conseguente al mancato pagamento di un importo superiore a 200.000 euro e non ha versato il contributo unificato all’atto della presentazione del ricorso. L’ufficio, accertato il mancato pagamento, aveva notificato al contribuente un avviso bonario con la somma da pagare. Però, l’interessato non aveva provveduto al pagamento nei tempi previsti, come indicato nell’avviso bonario. L’ufficio, allora, ha notificato una avviso di irrogazione di sanzione, che il contribuente ha provveduto ad impugnare dinnanzi al CTP di Milano.
Il ricorrente asseriva che il verbale di pignoramento doveva essere considerato indeterminabile e quindi, il contributo unificato era di 120 euro. La Corte respinge il ricorso e afferma che il valore non è indeterminato e il valore del contributo unificato deve essere commisurato al valore all’atto impugnato
Il contributo unificato è dovuto, ai sensi dell’articolo 9 del DPR n. 115 del 30 maggio 2002, per l’iscrizione a ruolo per ciascun grado del giudizio nel processo civile.
La normativa che regola il contributo unificato è la Legge n. 488 dell’anno 1999, poi trasferita nel Testo Unico delle spese di Giustizia, alla parte seconda titolo primo. Questa normativa è stata rivista innumerevoli volte, sia nella struttura sia negli importi.
È obbligato al pagamento, la parte che si costituisce in giudizio, colui che deposita il ricorso introduttivo. Il pagamento può essere effettuato tramite il modello F23, oppure, tramite il numero di conto corrente dedicato della Tesoreria provinciale dello Stato della regione interessata. In caso di omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell’imposta effettivamente dovuta. Inoltre, nell’importo iscritto a ruolo sono inclusi anche gli interessi al saggio legale, con decorrenza dalla data di deposito dell’atto alla data a cui si collega il pagamento del contributo unificato o l’integrazione del pagamento (in caso di versamento inferiore).
Fonte: Testo Unico sulle spese di giustizia
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