Permessi Legge 104: lavoratore non licenziabile anche se fa altro, la Cassazione cambia tutto

Una sentenza della Cassazione mescola le carte in materia di permessi nella legge 104. Che cosa succede oggi ad un lavoratore caregiver.

Se un lavoratore che usufruisce dei permessi previsti dalla Legge 104, usa le ore previste per fare altre attività, va incontro ad una sanzione? La risposta degli Ermellini non lascia dubbi.

disabile e caregiver
Permessi Legge 104: lavoratore non licenziabile anche se fa altro, la Cassazione cambia tutto – trading.it

Mettiamo il caso che un lavoratore o una lavoratrice chieda ai datori di lavoro un permesso retribuito per assistere una persona disabile come previsto dalla Legge 104. E mettiamo poi il caso che il datore di lavoro si insospettisca e arruoli addirittura un investigatore privato per controllare se il dipendente davvero assiste le persone disabili nelle ore date di permesso. Fantascienza? No, è successo davvero e il caso oggi fa giurisprudenza perché nientemeno che la Cassazione si è espressa sulla questione lasciando poco spazio ai dubbi e l’amaro in bocca a qualcuno.

Il novello 007 assunto dal datore di lavoro di un supermercato aveva documentato come una dipendente si recasse solo per una parte della giornata dal padre invalido, mentre nelle altre ore di permesso retribuito si occupava di altre attività. Come è finita?

Legge 104: il lavoratore non si può licenziare anche se fa altre attività durante i permessi

Appurato quello che per l’azienda fosse un inganno, il la titolare ha licenziato la dipendente contestando un abuso dei permessi in quanto in parte utilizzati per soddisfare esigenze personali anziché del parente disabile. La dipendente non si è persa d’animo e si è rivolta ai giudici.

Tribunale, Corte di Appello e Cassazione le hanno dato ragione, annullando il licenziamento e ordinando all’azienda di reintegrare la lavoratrice e questo perché  la dipendente ha dimostrato che le attività effettuate lontano dal padre invalido, altro non erano che finalizzate al genitore stesso, e dunque spesa, posta, farmacia e medico. La sentenza di fatto  evidenzia come l’assistenza non si concretizzi esclusivamente in una presenza presso l’abitazione del disabile, ma come essa possa realizzarsi anche compiendo attività fuori del domicilio dell’assistito purché nel suo interesse.

donna assiste disabile
Legge 104: il lavoratore non si può licenziare anche se fa altre attività durante i permessi – trading.it

Tutto è spiegato dall’ordinanza numero 26417 del 10 ottobre 2024, in cui la Suprema Corte ha evidenziato che “elemento essenziale dell’assistenza è l’esistenza di un diretto nesso causale tra la fruizione del permesso e l’assistenza alla persona disabile, precisando che tale nesso causale va inteso non in senso così rigido da imporre al lavoratore il sacrificio, in correlazione con il permesso, delle proprie esigenze personali o familiari in senso lato, ma piuttosto quale chiara ed inequivoca funzionalizzazione del tempo liberato dall’obbligo della prestazione di lavoro alla preminente soddisfazione dei bisogni della persona disabile, senza automatismi o rigide misurazioni dei segmenti temporali dedicati all’assistenza in relazione all’orario di lavoro”.

Va da sé che l’abuso del diritto si configura quando il lavoratore utilizzi i permessi per attività diverse dall’assistenza al familiare. Assistenza che non può essere intesa come solo aiuto personale al soggetto disabile da svolgersi esclusivamente presso la sua abitazione ma deve comprendere anche quelle attività, eventualmente svolte al di fuori dalla sua abitazione, che il congiunto non è in grado di effettuare in autonomia.

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