Sempre più persone preferiscono la convivenza al matrimonio, ma nel caso di convivente disabile, spettano i permessi legge 104 per assisterlo?
Per rispondere a questa domanda è necessario spolverare la normativa vigente, in particolare la legge n. 76/2016 che regola i diritti delle coppie di fatto e delle unioni civili.
I permessi legge 104, sono destinati ai lavoratori dipendenti disabili in situazione di gravità e i lavoratori dipendenti che assistono un familiare con legge 104 ai sensi dell’art. 3 , comma 3. Si tratta di tre giorni di assenza retribuita e coperta da contribuzione figurativa. Se il dipendente autorizzato dall’INPS alla fruizione dei permessi legge 104, non li chiede nel mese, in quel mese perde i permessi, infatti, non sono retroattivi e non sono cumulabili.
I permessi sono retribuiti in base alla propria paga giornaliera o oraria. Possono fare domanda dei “permessi 104” i lavoratori con familiari e parenti fino al terzo grado del disabile. Ma, i permessi legge 104 si possono chiedere all’INPS anche per le coppie conviventi? In effetti la circolare INPS n. 38/2017 che rispecchia la disciplina della legge n. 76/2016 (la cosiddetta legge Cirinnà), che riconosce alcuni diritti alle coppie di fatto e alle coppie unite civilmente.
La legge 76/2016 riconosce alcuni diritti alle unioni civili nello specifico prevede che le disposizioni che si riferiscono al coniuge o congiunti o equivalenti, sia negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, e nelle parti di unione civile tra persone dello stesso sesso.
In riferimento alle unioni civili e i conviventi di fatto, questi possono usufruire dei tre giorni di permessi al mese per assistere il familiare disabile e non eventuali parenti, questo perché la convivenza di fatto e l’unione civile, non costituiscono rapporti di affinità.
Quindi, le parti di unione civile possono beneficiare dei permessi e del congedo straordinario con legge 104, esclusivamente per assistere il proprio partner e non i parenti del convivente, questo perché l’unione civile non implica il rapporto di affinità tra parenti. Invece, i conviventi di fatto, possono beneficiare esclusivamente dei permessi 04 e non del congedo straordinario.
Precisiamo che per qualificare il “convivente” si dovrà fare riferimento alla convivenza di fatto, come prevede la legge 76/2016 all’articolo 1, commi 36. Per la qualificazione di “parte dell’unione civile“, si dovrà fare riferimento agli atti registrati nell’archivio di stato civile.
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