Si contano i secondi attorno alla questione dei permessi Legge 104: si mette decisamente da parte il calendario, e si usa l’orologio più preciso che si possiede. È un danno o un guadagno?
La materia dei Permessi Legge 104 è tra le più importanti, poiché interessa una grossa fetta di contribuenti, e come se non bastasse è spesso protagonista di cambiamenti ed innovazioni varie. Il punto della situazione è capire come i cittadini possano accogliere nel migliore dei modi le novità, soprattutto mantenendosi in una posizione di piena legalità e correttezza. A parlare è nientepopodimeno che l’ARAN, cosa dichiara e quali sono le conseguenze.
Generalmente con i permessi legge 104 si parla della possibilità di assentarsi dal posto di lavoro per prendersi cura di un familiare soggetto a regime della legge per la disabilità del 1992. Senza perdere né retribuzione, né tantomeno la contribuzione.
Fin qui, la situazione non è cambiata, ma con le ultime pronunce dell’ARAN a seguito di quanto espresso nell’orientamento applicativo CIRS122, basato sull’ultimo CCNL per il biennio 2019-2021, si afferma che la questione cambia in “ore”.
Significa che si conteranno davvero i secondi? Al di là dell’ironia, la questione ha destato sconcerto alla maggior parte della popolazione che deve fare i conti con questo sistema. Protagonisti di questa innovazione, sono una categoria specifica di lavoratori. Appunto, non riguarda tutti indistintamente, ecco come procedere anche nella realizzazione della domanda.
Si tratta di una tematica ricca di novità anche da un punto di vista legislativo. Sono di peculiare importanza in relazione al caso, le leggi come la già citata 104 del 1992, la quale appunto definisce i diritti i diritti delle persone con disabilità ed elenca tutte le modalità di assistenza da parte dei familiari. A questa però, segue l’analisi del CCNL del 2024 da unire alla Circolare Ministeriale n. 7 che risale al 2018. Dall’analisi in questione, si evincono gli aspetti salienti.
Anche perché non basta conoscere i destinatari, ma quanto sapere come inoltrare correttamente la domanda secondo quanto definito dal sistema. Questa va fatta per iscritto compilando l’apposito modulo. Infatti, la maggior novità è che si parla di “ore” perché in conformità delle Legge n. 104 del 1992 è possibile chiedere permessi di 3-4 ore massimo.
Ovviamente, nel documento da porre in essere per iscritto non basta indicare l’ammontare in questione, ma anche descrivere il reale e manifesto motivo del permesso. Come se non bastasse, se subentra la necessità di un permesso per una questione “urgente”, si può inoltrare la richiesta fino a 24 ore prima dell’utilizzo di questa misura, ma non andando oltre l’inizio dell’orario lavorativo del giorno in cui si vuole usufruire del beneficio.
Ricordando ancora al tempo stesso, che programmare mensilmente i permessi orari, potrebbe essere la scelta migliore anche in vista dei suddetti imprevisti. Infatti, avere tutto organizzato già a inizio mese, con le assenze note ad esempio per visite mediche del parente con 104, (non quelle impreviste), permetterà di garantire la funzionalità del servizio al momento della gestione di presenze/assenze.
Il tutto tenendo anche bene a mente le ore non lavorate devono essere recuperate entro due mesi dalla fruizione del permesso, in relazione alle esigenze sempre del servizio. Analizzati tutti questi punti, si deve inviare la domanda al proprio “capo”. Ed è qui che insieme al CCNL del 2024, alla Circolare ministeriale e ad un articolo ben preciso, si svela chi sono i destinatari della misura.
Si cita un articolo in particolare del CCNL, cioè del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, il numero 68, il quale è diretto a disciplinare la condizione dei dipendenti ATA. Questi hanno diritto ai fatidici 3 giorni di permesso retribuito per assistere familiari con handicap, ma non solo, c’è dell’altro che accompagna tutte le novità menzionate.
È l’ARAN, l’Agenzia Rappresentanza Negoziale Pubbliche Amministrazioni, che afferma che il personale ATA può richiedere questi permessi giornalieri di 3-4 ore massime in vista della legge n. 104 del 1992. Condizione formalizzata dall’orientamento applicativo CIRS122 che si basa sull’ultimo CCNL del 2019-2021. I permessi quindi possono essere utilizzati anche a ore, fino ad un massimo di 18 al mese.
Ci sono due modi per usufruirne. Appunto, prendendosi l’intera giornata dei 3 giorni previsti, indipendentemente dall’orario di lavoro di quel giorno. Oppure ad ora, se il dipendente si assenta solo pr qualche ora. Si necessita però la concretizzazione della già citata programmazione mensile che va comunicata all’inizio del mese se si vuole usufruire di questa novità. In ogni caso, non si escludono a priori urgenze, basta dirlo almeno 24 ore prima.
Si può far uso anche di un sistema misto, cioè un mix delle due modalità nello stesso mese. Così, verranno detratte 6 ore dal monte totale per ogni giorno di assenza. Anche perché il contratto considera un orario teorico di 6 ore al giorno. In conclusione, la già citata Legge n. 104/1992, il CCNL Istruzione e Ricerca del 2024 che regola i diritti e i doveri del personale ATA e docente, inclusa la fruizione dei permessi, e la Circolare Ministeriale n. 7/2018 la quale indica come possono farne uso, sono le normative di riferimento da non perdere di vista.
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