I lavoratori dipendenti che assistono un familiare con legge 104 possono beneficiare dei permessi e congedo straordinario ma con diversa incidenza in busta paga.
I lavoratori che assistono un familiare con disabilità grave ai sensi della legge 104 art. 3 comma 3, possono fruire di tre giorni di permesso al mese e del congedo straordinario di un massimo due anni, se convivente. Le due misure hanno la stessa finalità, che è quella di assistere il familiare disabile con handicap grave, ma con regole e requisiti diversi tra loro. Vediamo quali sono e come incidono differentemente sulla busta paga.
Permessi e congedo straordinario per assistere un familiare con legge 104
La legge tutela i lavoratori caregiver, cioè coloro che si fanno carico dell’assistenza di un familiare con disabilità grave, tramite i permessi legge 104 di tre giorni al mese e il congedo straordinario di due anni. In entrambi i casi si tratta di assenze retribuite a carico dell’INPS e anticipate dal datore di lavoro. Inoltre, i periodi di assenza sono coperti da contribuzione figurativa utile al pensionamento. Ma le due agevolazione sono molto diverse tra loro e con requisiti diversi.
Permessi legge 104
I permessi legge 104 consistono in tre giorni di permesso al mese, anche in modalità frazionata a ore (2 ore di permesso per un contratto di lavoro di 6 ore lavorative al giorno). Per la fruizione dei permessi legge 104, bisogna presentare sempre domanda all’INPS, ma non è richiesta la convivenza con il familiare che si assiste o l’ordine di priorità familiare. Possono fruire dei permessi in relazione alle persone con il seguente grado di parentela:
a) coniuge, convivente di fatto, parte dell’unione civile, il convivente di fatto;
b) parente o affine al secondo grado di parentela;
c) parente o affine al terzo grado di parentela qualora il coniuge, i genitori, il convivente di fatto, la parete dell’unione civile, siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto 65 anni di età o siano deceduti o mancanti.
Il lavoratore che fruisce i permessi legge 104, riceve un’indennità pari alla normale retribuzione, che di prassi è anticipata dal datore di lavoro per cono dell’INPS. Durante la fruizione dei permessi, maturano regolarmente i ratei delle ferie, dell’anzianità di servizio, della tredicesima e quattordicesima (se prevista dal contratto).
Congedo straordinario legge 151
Il congedo straordinario per assistere un familiare con handicap grave ha regole più rigide dei permessi legge 104. Si può fruire un massimo di due anni anche frazionati nell’intero ciclo della vita lavorativa. Inoltre, è richiesto il requisito di convivenza con il disabile da assistere, che si intende soddisfatto anche con la coabitazione o con la residenza temporanea.
Inoltre, bisogna rispettare il diritto di priorità familiare che prevede un ordine preciso di chi si deve occupare di assistere il familiare disabile. Nello specifico hanno diritto al congedo straordinario di due anni, i seguenti beneficiari:
a) coniuge convivente e componente dell’unione civile;
b) subentrano i genitori (anche se adottivi) nel caso di mancanza, affetto da patologie invalidanti o decesso;
c) fratelli conviventi in caso di mancanza, affetto da patologie invalidanti o decesso;
d) parente o affine al terzo grado sempre se convivente, in caso di mancanza, affetto da patologie invalidanti o decesso;
e) il figlio non ancora convivente con la persona con handicap grave. Solo a condizioni che instauri la convivenza in secondo momento solo nel caso in cui siamo mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti gli altri familiari aventi diritto. Inoltre, dovrà stabilire la residenza il prima possibile per beneficiare della prestazione economica.
Il lavoratore che fruisce del congedo straordinario ha diritto ad una retribuzione pari all’ultima percepita prima dell’astensione dal lavoro. La retribuzione del congedo è anticipata dal datore di lavoro per conto dell’INPS. Inoltre, è coperta da contribuzione figurativa valida ai fini pensionistici. Il congedo non fa maturare i rati di tredicesima o di quattordicesima (se prevista). Infine, non maturano neanche i ratei delle ferie e del trattamento di fine servizio o fine rapporto.
Questo significa che il datore di lavoro quando dovrà corrispondere la tredicesima non considera i ratei in cui il dipendente si è astenuto dall’attività lavorativa per il congedo. Da considerare anche c’è una beneficio economico massimo che comprende indennità e contributi, questi limiti sono stabiliti annualmente dall’INPS. Nel 2021 l’indennità giornaliera è pari a circa 100,40 euro.