Se sei licenziato per fine periodo di comporto causa malattia ti spetta la Naspi? I chiarimenti Inps

Una delle cause di licenziamento è rappresentata dalla fine del periodo di comporto, ovvero un lasso di tempo a garanzia del rapporto di lavoro in essere. L’Inps ha chiarito se la Naspi può essere assegnata anche ai lavoratori costretti ad interrompere l’esperienza di lavoro, a causa della malattia che si prolunga nel tempo.

Il periodo di comporto consiste in quel lasso di tempo nel quale un dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.

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Ebbene, al suo superamento il datore di lavoro può decidere per il recesso unilaterale, ovvero il licenziamento: in queste circostanze, la domanda consequenziale che potrebbe porsi il lavoratore è se può beneficiare dell’indennità di disoccupazione o Naspi.

Insomma, anche questa è da considerarsi una causa di interruzione del rapporto di lavoro che non dipende di fatto dalla volontà del lavoratore e che dunque può giustificare l’erogazione della Naspi da parte dell’Inps? La risposta, come spesso accade per questioni di lavoro, è frutto dell’attività di magistratura e enti come l’Inps.

Perciò cosa è opportuno ricordare in proposito? Spetta o non spetta l’indennità di disoccupazione in ipotesi di licenziamento per fine periodo di comporto? Ecco come realmente stanno le cose.

Licenziamento per termine periodo comporto: elementi distintivi e Cassazione sul punto

La questione accennata merita sicuramente un chiarimento, se pensiamo all’utilità che può avere una prestazione di sostegno al reddito come è la Naspi. Essa può essere erogata fino ad un massimo di due anni in base alla storia contributiva del lavoratore e, come accennato, si basa sul presupposto che lo stop al rapporto di lavoro non sia dipeso dalla volontà o responsabilità del lavoratore.

Ebbene, in ipotesi di infortunio o malattia, il datore di lavoro ha la facoltà di licenziare il suo lavoratore malato o infortunato soltanto se l’assenza va oltre il limite fissato dal Ccnl di riferimento. Detto limite è il citato ‘periodo di comporto‘.

Per il recesso unilaterale basta dunque il superamento del periodo di comporto anche di un solo giorno. Proprio così: anche il dipendente che si è comportato perfettamente, e rispettando tutti le istruzioni, può rischiare di perdere il posto per problemi di salute prolungati nel tempo.

Attenzione però:

  • il licenziamento può essere deciso dall’azienda per il perdurare delle assenze per malattia od infortunio del lavoratore, le quali a lungo andare finiscono per arrecare un danno alla produttività e all’organizzazione del luogo di lavoro,
  • ma prima del superamento del periodo massimo di comporto, detto recesso unilaterale del lavoratore è nullo e dunque il licenziamento non ha alcun effetto sul lavoratore malato o infortunato.

Ebbene, per spiegare se davvero spetta la Naspi in caso di licenziamento per fine periodo di comporto, occorre accennare a quanto indicato dalle Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui il licenziamento per superamento di detto periodo rappresenta una fattispecie autonoma di recesso, differente e distinta rispetto al licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo oggettivo o soggettivo. Ma è stata l’Inps a fare definitiva chiarezza su questi temi.

Naspi per licenziamento disposto alla fine del periodo di comporto

L’istituto di previdenza indica qual è la risposta da dare alla questione, al di là di quanto chiarito dalla Cassazione. E lo ha fatto con un’interpretazione ‘estensiva’ dei requisiti di accesso alla Naspi. Proprio così: anche chi è licenziato per malattia ha diritto all’indennità di disoccupazione.

Vero è che l’assegno di disoccupazione è riconosciuto a tutti coloro che perdono il posto di lavoro non per propria colpa, ma l’Inps – interpellata a fornire chiarimenti sui casi concreti che legittimano la Naspi – ha di fatto aperto alla possibilità di assegnare la prestazione anche al lavoratore malato o infortunato, licenziato a seguito della fine del periodo di comporto. Perciò, come già in tanti altri casi relativi agli aspetti concreti dei rapporti di lavoro, anche questa volta il contributo dell’istituto di previdenza si è rivelato illuminante.

In altre parole, se la malattia si manifesta prima di un eventuale licenziamento, il superamento del periodo di comporto e poi il licenziamento non impedisce al dipendente di incassare la Naspi. E anzi non ha riflessi negativi sul punto quanto affermato dalla Cassazione, secondo cui il licenziamento per superamento del comporto può considerarsi un terzo genere rispetto a quello per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo o oggettivo.

Concludendo, il licenziato per malattia perché ha superato il tetto indicato dal Ccnl di riferimento, potrà comunque incassare la nuova assicurazione per l’impiego dall’Inps.

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