Militari, se cessi dall’ausiliaria avrai una pensione più alta: Previmil spiega perché

In tema di pensioni militari, Previmil ha rimarcato che cessare dell’ausiliaria permetterà conseguenze favorevoli sull’assegno.

Un documento pubblicato da PrevMil fa chiarezza in merito alla riliquidazione della pensione per il personale che cessa dall’ausiliaria. La misura definitiva del trattamento in oggetto è maggiore.

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fonte foto:adobestock

La direzione generale della previdenza militare e della leva (Previmil) ha recentemente fornito delucidazioni di rilievo, in relazione alla riliquidazione della pensione per il personale che cessa dall’ausiliaria. Di fatto la pensione aumenterà a seguito di detta cessazione.

In particolare, la circolare PreviMil n. 0036294 del 14 aprile 2022 ha dato delle utili indicazioni per ciò che attiene ai riflessi applicativi dell’art. 1864 del Codice dell’Ordinamento Militare (d. lgs. n. 66 del 2010) in materia di “Rideterminazione della pensione al termine del periodo di ausiliaria nel sistema contributivo”, a partire dal 2021.

Di fatto il montante contributivo e il coefficiente di trasformazione più elevato incrementeranno la misura dell’assegno definitivo. Ciò in quanto l’importo del trattamento pensionistico risulta maggiorato dell’anzianità contributiva maturata nel periodo dell’ausiliaria.

Vediamo più da vicino questi argomenti.

Pensioni militari e ausiliaria: il contesto di riferimento

Prima di focalizzarci sui chiarimenti da parte di Previmil, appare opportuno ricordare che l’ausiliaria consiste in un periodo transitorio, nell’ambito di cui il militare:

  • in concomitanza con la cessazione del rapporto permanente di impiego e, in alternativa al congedo in riserva;
  • può essere richiamato in servizio nella provincia di residenza per un periodo pari ad un quinquennio, in ipotesi di necessità da parte della PA.

In particolare, l’ausiliaria rileva al raggiungimento del limite di servizio (60 anni) e nell’ambito di detto periodo si ha diritto alla pensione conseguita alla cessazione dal servizio permanente. Il trattamento pensionistico è ovviamente tassato con le ritenute previdenziali di cui alla legge.

Alla pensione di fine servizio si somma l’indennità di ausiliaria che corrisponde al 50% della differenza che emerge dal confronto tra alcune voci stipendiali spettanti al pari grado in servizio di pari anzianità e la quota relativa alle stesse voci portata in pensione dall’interessato.

Ricordiamo altresì che la menzionata percentuale vale nei confronti di chi è stato posto in ausiliaria dal primo gennaio 2015. Alla fine dell’ausiliaria al militare è riliquidata la pensione, tenendo conto nella stessa anche del periodo di collocamento in ausiliaria. Con la conseguenza che l’importo sarà maggiore.

Pensioni militari: l’ausiliaria incrementa il trattamento pensionistico

Lo abbiamo anticipato in apertura. In virtù del montante contributivo – vale a dire il capitale che il lavoratore ha accumulato nel corso degli anni lavorativi – e del coefficiente di trasformazione più alto, il trattamento pensionistico dei militari in cessazione dall’ausiliaria è incrementato. Ciò in quanto la quota di pensione contributiva sarà ricalcolata:

  • tenendo conto degli importi versati a titolo di indennità di ausiliaria;
  • usando il coefficiente di trasformazione corrispondente all’età di cessazione dall’ausiliaria.

Nessun dubbio a riguardo grazie alla citata Circolare prot. n. 0036294 Prevmil n. del 14 aprile scorso. Attenzione però: i chiarimenti di Previmil attengono alle modalità di ricalcolo della pensione per il personale, cessato dall’ausiliaria, che ha almeno una quota di pensione quantificata con il sistema contributivo. Infatti l’art. 1864 del Codice dell’Ordinamento Militare (C.O.M.) dispone che nei confronti del personale “il cui trattamento pensionistico è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo, al termine del periodo di permanenza in posizione ausiliaria, il trattamento pensionistico viene rideterminato applicando il coefficiente di trasformazione corrispondente all’età di cessazione dall’ausiliaria”.

Si tratta dunque di regole valevoli per il personale privo o in possesso di un’anzianità inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, introdotto nel sistema contributivo a partire dal primo gennaio 1996.

Ulteriori casi pratici

In verità il trattamento di cui sopra riguarda altresì il personale con anzianità corrispondente o al di sopra dei 18 anni al 31 dicembre 1995, a patto che siano soddisfatte due condizioni:

  • l’interessato non abbia conseguito, al 31 dicembre 2011, l’anzianità contributiva massima pari all’aliquota di rendimento dell’80% della base pensionabile;
  • l’esito dell’eventuale cd. doppio calcolo di cui all’art. 1, co. 707 della legge n. 190 del 2014 confermi l’esistenza di una quota contributiva del trattamento pensionistico.

Si tratta dei soli due casi nei quali il ricalcolo dell’ausiliaria si compie in base ai vecchi criteri validi per le pensioni retributive. Ne consegue che coloro i quali hanno goduto dell’ausiliaria dal 2012, sono soggetti a nuovi criteri di calcolo.

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