La Corte dei Conti ha risolto un dubbio che ha riguardato molte persone, in materia di assegno funzionale pensionabile. I dettagli.
C’è chi si pone il quesito dell’eventuale inclusione dell’assegno funzionale nella base pensionabile, usufruendo della maggiorazione del 18%. Ecco la risposta dei giudici.
La materia delle pensioni, come si sa, è fatta di tantissime questioni pratiche, che possono presentarsi nel quotidiano del lavoratore e che meritano certamente risposta.
Per esempio, c’è chi si domanda se davvero l’assegno funzionale, sebbene pensionabile, non rientra nella base pensionabile e non può così usufruire della maggiorazione pari al 18%. Insomma, è legittimo chiedersi se detto assegno, in quanto definito dalla legge ‘pensionabile’, debba partecipare anche alla maggiorazione del 18%. E ciò con chiare conseguenze positive sulla misura della rendita previdenziale.
Proviamo di seguito a fare chiarezza in proposito e a dissipare i dubbi su questi argomenti, grazie a quanto indicato dalla magistratura contabile in tema di pensioni.
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La legge in materia pensionistica – ed in particolare la legge n. 177 del 1976 – indica che, ai fini dell’individuazione della misura del trattamento di quiescenza del personale militare, è assegnata una maggiorazione del 18% sulla base pensionabile, formata dall’ultimo stipendio – incrementato di alcune determinate e tassative voci (ad es. retribuzione individuale di anzianità, indennità di vacanza contrattuale) individuate nella legge stessa.
Le norme vigenti inoltre indicano che agli stessi scopi nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabile, può essere considerato se la collegata disposizione di legge non ne dispone espressamente la valutazione nella base pensionabile. In questo senso, ad esempio, è stata negata la maggiorazione del 18% all’indennità integrativa speciale.
In seguito, la legge sulle pensioni ha assegnato ai sottufficiali delle forze armate, con almeno 19 anni di servizio, un assegno funzionale pensionabile, il cui ammontare si somma alla retribuzione individuale di anzianità.
Un simile assegno funzionale pensionabile è stato poi previsto dalla legge, a favore di varie categorie di appartenenti alle forze di polizia, senza alcun riferimento alla r.i.a. (retribuzione individuale di anzianità).
Il punto però è capire quale risposta dare al quesito iniziale. Come sopra accennato, infatti, non poche persone si domandano se l’assegno funzionale, in quanto definito dalla legge ‘pensionabile’, debba partecipare anche alla maggiorazione del 18% – con evidenti conseguenze positive sulla misura della prestazione previdenziale.
Ebbene, rispondere al quesito sulle pensioni di cui sopra significa anzitutto notare quanto segue. Nonostante in passato alcune sentenze della magistratura contabile abbiano dato risposta positiva alla domanda, facendo leva sulla circostanza che l’assegno avrebbe la funzione di integrare la misura della retribuzione individuale di anzianità, l’orientamento dei giudici post sentenza Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 9 del 2006 propende per una risposta opposta.
Infatti, in queste circostanze la magistratura contabile ha stabilito l’indipendenza degli assegni funzionali rispetto agli altri elementi retributivi del rapporto di lavoro:
Adottando conclusioni differenti, ha specificato la Corte, gli assegni in oggetto assumerebbero il ruolo di “generici aumenti retributivi senza alcun collegamento con i loro presupposti”. Ben si coglie allora la funzione di orientamento della magistratura contabile, al fine di chiarire la complessa questione in ambito pensioni.
Grazie alle indicazioni della giurisprudenza è così superato il dubbio di molti: l’assegno funzionale, anche se pensionabile, non rientra nella base pensionabile e non può usufruire della maggiorazione del 18%.
Infatti, secondo la Corte dei Conti, nessuna rilevanza può essere assegnata alle parole “si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità utilizzata dal legislatore nell’istituire gli assegni in questione, limitatamente agli appartenenti alle forze armate, che ha invece il significato di evidenziare la autonomia di tali emolumenti in ragione della diversa natura giuridica”.
Lo ribadiamo per chiarezza: la magistratura contabile ha inteso affermare il principio per cui gli assegni funzionali, pur se pensionabili e perciò concorrenti alla definizione anche della prima quota di pensione – vale a dire quella riferita alle anzianità maturate al 31 dicembre 1992 – non sono parte della base pensionabile, con ciò senza poter usufruire della utile maggiorazione pari al 18%.
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