La pensione di reversibilità è una prestazione pensionistica corrisposta applicando detrazioni e aliquote IRPEF in base a scaglioni di reddito.
La riforma IRPEF contenuta nella legge di Bilancio, ha modificato gli scaglioni di reddito e le aliquote di riferimento. Infatti, a seconda dello scaglione IRPEF di reddito, si applica l’aliquota di riferimento e le detrazione normative.
Un Lettore chiede agli Esperti di Trading, se ci sono delle modifiche alle detrazioni che permetteranno di aumentare il valore della pensione di reversibilità che attualmente percepisce. Precisiamo che la pensione di reversibilità spetta ai superstiti del pensionato o del lavoratore. La prestazione è rivolata al coniuge o l’unito civilmente; il coniuge separato o divorziato. In base al coniuge divorziato l’INPS ha dettato nuove regole, permettendo la pensione di reversibilità al coniuge separato anche senza alimenti. Però, la prestazione economica, in alcuni casi particolari, il coniuge e i figli la perdono.
In riferimento al quesito posto dal nostro Lettore, la novità riguarda esclusivamente la riforma IRPEF che ha modificato le aliquote e le detrazioni.
In effetti a seconda dei nuovi scaglio IRPEF:
1) fino a 15.000 euro aliquota IRPEF del 23% (pari a 3.450 euro);
2) da 15.001 a 28.000 euro si applica il 27% (3.450 euro + il 27% sulla parte eccedente i 15.000 euro);
3) da 28.001 a 55.000 euro si applica il 38% (6.960 euro più il 38% sul reddito eccedente i 28.000 euro);
4) da 55.001 a 75.000 euro si applica il 41% (17.220 euro più il 41% sul reddito che supera i 55.000 euro);
5) oltre 75.000 euro si applica il 43% (25.420 euro più il 43% sul reddito che supera i 75.000 euro).
Le detrazioni in base alla riforma IRPEF, cambiano nel modo seguente:
Per lavoro dipendente:
1) fino a 15.000 euro = 1.880 euro (non inferiore a 690 euro, per lavoro a tempo determinato non inferiore a 1.390 euro);
2) oltre 15.000 e fino a 28.000 euro = 1.910 euro più 1.190 (28.000-reddito)/13.000);
3) oltre 28.000 fino a 50.000 = 1.910 euro *(50.000-reddito)/(50.000-28.000);
4) oltre 50.000 euro non spetta nessuna detrazione.
1) fino a 8.500 euro = 1.955 euro (non inferiore a 713 euro);
2) oltre 8.500 euro e fino a 28.000 euro = 700 euro più (1.955-700)* (28.000-reddito)/(28.000-8.500);
3) oltre 28.000 fino a 50.000 = 700 euro *(50.000-reddito)/(50.000-28.000);
4) oltre 50.000 euro non spetta nessuna detrazione.
1) fino a 5.500 euro = 1.265 euro;
2) oltre 5.500 euro e fino a 28.000 euro = 500 euro più (1.265-500)* (28.000-reddito)/(28.000-5.500);
3) oltre 28.000 fino a 50.000 = 500 euro *(50.000-reddito)/(50.000-28.000);
4) oltre 50.000 euro non spetta nessuna detrazione.
Inoltre, con la nuova riforma IRPEF ci potrebbero essere delle perdite, quindi, sono state previste ulteriori detrazione in base alle categorie:
1) da 25.000 a 35.000 euro per il lavoro dipendente con un incremento della detrazione di 65 euro;
2) da 25.000 a 29.000 euro per i pensionati, con un incremento della detrazione di 50 euro;
3) da 11.000 a 17.000 euro per il lavoro autonomo, con un incremento della detrazione di 50 euro.
Precisiamo, inoltre, che i lavoratori dipendenti percepiscono il trattamento integrativo nella misura completa per i redditi sotto i 15.000 euro per tutto il 2022. Il trattamento integrativo resta attivo nella misura piena di 1.200 euro, per la fascia di reddito compresa tra i 15.000 e i 28.000 euro, a condizione che la somma delle detrazioni sia superiori all’imposta lorda.
Pertanto, a seconda dello scaglione di appartenenza di reddito, è possibile considerare l’aliquota IRPEF e la detrazione spettante.
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