Pensione e redditi cumulabili e non. Esaminiamo il caso degli investimenti in titoli di Stato BTP e la compatibilità con la pensione.
Il reddito legato ad interessi per investimenti (BTP, azioni o obbligazioni) deve intendersi reddito derivato dal lavoro e dunque non cumulabile con la quota pensione 100, oppure no? Il chiarimento
Una interessante circolare INPS, la n. 117 del 9 agosto 2019 fa luce su quali sono i redditi incumulabili e cumulabili con quelli da pensione per la Quota 100. La domanda a cui è possibile dare risposta grazie alla circolare INPS attiene alla possibilità che il reddito derivante da interessi per investimenti (BTP, azioni o obbligazioni), sia considerato al pari del reddito derivato dal lavoro e quindi non cumulabile con la quota pensione 100.
Vediamo allora nel dettaglio i punti essenziali della citata circolare INPS, onde poter rispondere al quesito con chiarezza.
Pensione Quota 100, redditi da lavoro e redditi irrilevanti ai fini dell’incumulabilità
Ebbene, secondo l’Istituto di previdenza i redditi collegati al lavoro (autonomo o dipendente) non possono essere sommati a quelli da pensione, altrimenti scatterebbe la sospensione del trattamento per tutto l’anno solare.
Sussistono anche dei redditi che l’INPS indica specificamente come non rilevanti ai fini dell’incumulabilità con la pensione. Essi sono i seguenti:
1) indennità incassate per lo svolgimento della funzione di giudice di pace (legge n. 374 del 1991);
2) indennità percepite dai giudici onorari aggregati per lo svolgimento delle loro funzioni in base all’art. 8 legge n. 276 del 1997 (circolare n. 67 del 2000);
3) indennità incassate dagli amministratori locali, sulla scorta dell’art. 82 del d. lgs. n. 267 del 2000 – TUEL (messaggio n. 340/2003) e, in linea generale, tutte le indennità comunque collegate a cariche pubbliche elettive;
4) compensi ottenuti per lo svolgimento della funzione sacerdotale ai sensi dell’art. 24 della legge n. 222 del 1985;
5) redditi di impresa non collegati ad attività lavorative, ma anche le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, nelle circostanze nelle quali l’apporto non è costituito dalla prestazione di lavoro (come già precisato in precedenti comunicazioni INPS). Nel caso in cui non sia effettuata un’attività lavorativa, gli interessati potranno rendere la dichiarazione di responsabilità in ordine alla qualità di socio che partecipa con capitale senza svolgere attività di lavoro. In dette circostanze le strutture territoriali riterranno il reddito ottenuto come reddito da capitale e, dunque, cumulabile con la prestazione pensionistica (su questo punto anche il messaggio n. 292 del 31 ottobre 2001);
6) indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice tributario in base all’art. 86 della legge n. 342 del 2000 (circolare Inps n. 20 del 26 gennaio 2001);
7) indennità sostitutiva del preavviso in quanto caratterizzata da natura risarcitoria e non retributiva;
8) indennità ottenute per le trasferte e missioni al di fuori del territorio comunale, i rimborsi per costi di viaggio e di trasporto, spese di alloggio, spese di vitto che non formano il reddito imponibile in base al Testo unico imposte sui redditi;
9) indennizzo assegnato per la cessazione dell’attività commerciale (decreto n. 207 del 1996 e posteriori modifiche);
10) redditi per attività realizzate nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili, messe in atto da enti locali ed altre istituzioni di carattere pubblico e privato.
Quota 100 e guadagni da investimento in titoli di Stato: c’è cumulabilità
Premessi i chiarimenti dell’INPS appena citati, rispondiamo al quesito iniziale relativo alla pensione Quota 100 e alla compatibilità, o meno, con i guadagni da investimento in titoli di Stato BTP.
Ebbene, il reddito che scaturisce da interessi per investimenti (BTP, azioni o obbligazioni) non è da intendersi reddito derivato dal lavoro e dunque è pacificamente cumulabile con la pensione Quota 100.
Detto reddito da investimenti è da considerarsi dunque molto simile alla quinta voce dell’elenco INPS sopra menzionato, vale a dire il reddito d’impresa non professionale. In linea generale, il reddito generato non deve comunque essere correlato all’attività di lavoro.