A seconda del trattamento pensionistico che si percepisce occorre considerare la convenienza o meno di aprire una Partita Iva. Vediamo i vari casi.
L’età pensionabile è salita di pari passo all’aspettativa di vita ma molte persone una volta terminato il percorso lavorativo hanno poca voglia di “guardare i cantieri”. In tanti scelgono di aprire una propria attività autonoma e continuare a lavorare.
In questo articolo ci concentriamo sulla possibilità di aprire una Partita Iva pur essendo già in pensione. Le due situazioni sono compatibili? E quali sono le percentuali di cumulabilità tra pensione e nuova attività?
Oggi è possibile avviare un’attività autonoma anche se si percepisce la pensione ma bisogna fare dei distinguo a seconda del trattamento pensionistico che si riceve. Ci sono trattamenti pensionistici che non sono più soggetti all’obbligo di cumulo dei redditi ed altri che sono sottoposti ad un divieto soltanto in parte. E’ quanto ha stabilito la Legge 112/2008 riguardo pensione e lavoro autonomo.
Se si percepisce la pensione di vecchiaia, anticipata o di anzianità non vige nessun limite al cumulo dei redditi. Nel caso invece si percepisca un assegno o una pensione di invalidità può sussistere il vincolo parziale, qualora non si rispettino i limiti reddituali stabiliti.
Se il soggetto era già integrato nel mondo del lavoro al 31 dicembre 1995 non si ritrova con un limite di cumulo previsto dalla Legge e può tranquillamente cumulare i redditi derivanti dal lavoro autonomo con la pensione. Tuttavia esistono dei parametri che deve rispettare chi ha iniziato a lavorare dopo tale data. La cumulabilità dei redditi da lavoro in questo caso può sussistere soltanto se si possiede uno dei seguenti requisiti:
I pensionati che hanno un divieto di cumulo parziale sono obbligati a inviare la comunicazione dei redditi derivanti dall’attività del lavoro autonomo. Devono dichiararli al lordo delle ritenute da versare all’erario e al netto dei contributi assistenziali e previdenziali. Tali redditi vanno comunicati attraverso i servizi dell’INPS online, rispettando la scadenza di presentazione della dichiarazione dei redditi. Coloro che invece sono esonerati non hanno obblighi in quanto per loro non sussiste il divieto di cumulo.
La legge prevede sanzioni consistenti per i pensionati che hanno redditi da lavoro autonomo e non li comunicano all’INPS, quando invece hanno l’obbligo di farlo. Le multe consistono in una somma uguale all’importo annuale percepito con la pensione. Sarà l’INPS stesso a decurtare l’importo dalle rate future della pensione.
La percentuale di incumulabilità, per chi riceve un assegno o una pensione di invalidità, cambia a seconda del reddito ottenuto con il lavoro autonomo. Qualora il reddito non superi il trattamento minimo si beneficia della piena cumulabilità. Se il reddito da lavoro lo supera di 4 volte la decurtazione pensionistica è pari al 25%.
Nel caso invece superi di 5 volte il trattamento minimo la pensione verrà decurtata del 50%. Infine in alcuni casi si procede ad un’ulteriore decurtazione se il pensionato ha un’anzianità contributiva minore ai 40 anni e se il reddito supera il trattamento minimo.
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