Pensione e seconda domanda di ricongiunzione e cumulo, le due opzioni tra cui il lavoratore può scegliere.
Coloro che si trovano in prossimità dell’età pensionabile potrebbero chiedersi se le norme vigenti ammettono una seconda domanda di ricongiunzione. In alternativa, vale il cumulo?
Un caso pratico non infrequente è quello per cui il lavoratore che si avvicina alla pensione, deve valutare in che modo rimettere insieme i contributi legati a più rapporti di lavoro presso gestioni IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) differenti.
Dobbiamo ricordare che in proposito le riforme più recenti hanno permesso di avere oggi norme più semplici e di più agevole comprensione per il cittadino, permettendo il ricorso o al cumulo (legge n. 228 del 2012 e legge n. 232 del 2012) oppure alla ricongiunzione (leggi n. 29 del 1979 e n. 45 del 1990).
Il punto è il seguente: nessun problema laddove detti istituti siano usati alla data del pensionamento, giacché l’assicurato si servirà soltanto una volta delle forme di ‘riunificazione’ dei cd. spezzoni contributivi o porzioni di contributi versati nel corso del tempo. Invece di seguito vogliamo chiarire cosa succede nell’ipotesi in cui il lavoratore abbia già effettuato una domanda di ricongiunzione anteriore al pensionamento, e poi abbia cambiato ancora una volta l’attività lavorativa. Come si deve comportare? Cosa succede sul piano pensionistico? Scopriamolo di seguito.
La situazione appena accennata è tutt’altro che infrequente nella realtà concreta. Non sono infatti pochi coloro che, oggigiorno, cambiano lavoro più volte e dunque gestione, anche in momenti non lontani dalla pensione. Ebbene colui che, ritrovandosi al momento del pensionamento in una posizione assicurativa di tipo “misto”, vale a dire nella presenza di contribuzione in due o più gestioni previdenziali, certamente si domanderà cosa fare.
Soprattutto si chiederà se sia o meno possibile effettuare una seconda domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi. In particolare, l’art. 4 della legge 29/79 dispone che la facoltà di ricongiunzione sia esercitabile una sola volta, salvo alcune eccezioni che ora esporremo.
Ebbene, i requisiti per compiere una seconda ricongiunzione sono delineati dall’art. 3 della legge 29/79 e della legge 45/90. Detti provvedimenti consentono l’effettuazione di una nuova domanda soltanto in due specifiche ipotesi:
In linea generale, una seconda ricongiunzione appare più complessa e di solito più costosa, in considerazione del fatto che i requisiti per la presentazione della nuova domanda rilevano in corrispondenza di età anagrafiche e contributive più alte, rispetto alla prima domanda di ricongiunzione.
Come accennato all’inizio, per l’assicurato l’alternativa c’è ed è rappresentata dal cumulo dei periodi assicurativi. Di che si tratta? Ovviamente ci si riferisce alle situazioni di contribuzione versata in più gestioni previdenziali, per ottenere il diritto ad una sola pensione.
Ne hanno diritto i lavoratori e, in proposito, l’Inps ha altresì precisato che il cumulo può essere effettuato anche a seguito della ricongiunzione dei periodi assicurativi (legge 29/79), in rapporto a quei periodi contributivi maturati a seguito di ricongiunzione e ovviamente anteriori alla data del pensionamento.
Analogamente, sussiste detta opzione anche per quanto riguarda le ricongiunzioni compiute secondo la legge 45/90. In buona sostanza, l’aver già sfruttato il meccanismo della ricongiunzione non impedisce all’assicurato di avvalersi del cumulo e può risultare particolarmente conveniente.
Infatti nel suo sito web ufficiale, è l’Inps a chiarire i vantaggi del cumulo. Esso in particolare non comporta il versamento di oneri a carico dell’interessato, né il trasferimento di contributi da una gestione all’altra. Il meccanismo implica che ciascuna gestione che interviene nel cumulo determina, per la parte di competenza, il trattamento pro-quota in relazione ai propri periodi di iscrizione, in base alle regole di calcolo disposte dal proprio ordinamento.
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