La pensione integrativa è soggetta a tassazione agevolata. Questa regola vale anche per la RITA? Ecco a quanto ammonta l’aliquota.
La pensione integrativa (o previdenza complementare) è una forma di risparmio pensata per incrementare l’importo della pensione ordinaria. Si tratta di una forma di previdenza flessibile e volontaria, che si aggiunge a quella obbligatoria.
Questo strumento ha conosciuto un notevole successo negli ultimi anni, soprattutto in seguito all’introduzione del sistema contributivo puro, che determina una penalizzazione sull’assegno spettante. Grazie alla pensione integrativa, i contribuenti possono contare su un tenore di vita migliore, al termine della vita lavorativa. Ricorrere alla pensione complementare tramite un Fondo integrativa presenta una serie di vantaggi anche dal punto di vista del trattamento fiscale. Quali sono le agevolazioni?
La pensione integrativa presenta una tassazione agevolata. Innanzitutto, gli importi che il contribuente versa periodicamente sono deducibili fino a un limite massimo di 5.164,57 euro per ciascun anno. La rendita o il riscatto del Fondo integrativa, invece, segue un peculiare regime fiscale, a seconda della natura del Fondo.
Nel dettaglio, nelle ipotesi di riscatto parziale o totale in forma di capitale (ossia il pagamento dell’intera somma in un’unica soluzione) la tassazione è pari al 15%. Se, però, il riscatto viene richiesto dopo 20 anni, tale aliquota può ridursi al 9%. Questo perché la percentuale viene decurtata di 0,3 punti per ogni anno successivo al quindicesimo, fino a un massimo di 6 punti (dunque, fino al 9%).
Nel caso in cui l’iscrizione alla previdenza complementare sia stata effettuata prima del 2007, il periodo antecedente a tale termine è considerato fino a un massimo di 15 anni. Se il fondo ha una durata inferiore a 5 anni, invece, viene applicata la tassazione ordinaria, fino al 23%. Vengono, in pratica, premiati i contribuenti che lasciano attivo il Fondo pensione più a lungo; nel corso degli anni, infatti, potranno contare su una riduzione crescente dell’aliquota di tassazione.
Anche la RITA, la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata, prevede un regime fiscale di favore, con aliquota di tassazione del 15% (con possibilità di ulteriore riduzione per le adesioni più vecchie al Fondo previdenziale). I contribuenti, tuttavia, hanno la possibilità di scegliere la tassazione ordinaria, in base a quanto previsto dall’art. 11, comma 4, del Decreto Legislativo n. 252/2005.
Nel momento in cui si maturano tutti i presupposti per l’erogazione della rendita pensionistica integrativa, alla somma non si applica la tassazione separata, ma il trattamento è quello riservato ai redditi ordinari. La relativa aliquota varia a seconda della condizione reddituale del contribuente, sulla base degli scaglioni IRPEF. Di conseguenza, potrebbe esserci una tassazione maggiore rispetto al riscatto in capitale.
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