Le norme vigenti chiariscono che in più casi sussiste incompatibilità tra trattamenti pensionistici Inps e prestazioni economiche Inail. Le informazioni rilevanti a riguardo e le tutele previste.
La legge prevede importanti provvidenze economiche per i lavoratori invalidi e conseguenti incompatibilità e incumulabilità con le prestazioni economiche concesse dall’Inail, per infortunio o malattia professionale. Si tratta di argomenti di rilievo per tutti coloro che si trovano in situazione di disabilità.
Ecco perché di seguito vogliamo parlarne, considerando in particolare i rapporti tra pensione ai superstiti e rendita Inail e tra quest’ultima e la pensione di inabilità e assegno ordinario di invalidità Inps. Vediamo dunque come si articola la tutela di cui alla legge vigente per i soggetti interessati.
In tema di pensione ai superstiti, precisiamo subito che siamo innanzi ad una pensione diretta di reversibilità laddove il lavoratore, al momento della morte, era già titolare di pensione di vecchiaia, anticipata (ex pensione di anzianità) o di inabilità lavorativa (Inps/ex Inpdap).
Per quanto riguarda le pensioni ai superstiti, occorre distinguere:
Quando parliamo invece di pensione indiretta, ci riferiamo al caso del trattamento concesso ai superstiti in ipotesi di morte di un lavoratore assicurato, e dunque non ancora titolare di un trattamento pensionistico. In altre parole, nelle circostanze nelle quali il lavoratore fosse stato in possesso dei requisiti per conseguire la pensione, ma fosse deceduto prima di conseguirla oppure la pensione fosse in corso di liquidazione, i superstiti avranno diritto al trattamento denominato “pensione indiretta”.
Superstiti e indennità una tantum: come funziona?
Alla luce di quanto detto finora, non possiamo non ricordare l’indennità “una tantum” concessa, su domanda, ai superstiti del lavoratore assicurato:
L’indennità in oggetto vale secondo una lista di specifiche condizioni:
Sulla scorta delle norme vigenti, inoltre notiamo che nelle circostanze in cui l’indennità non spetti a uno dei superstiti, in quanto risulta destinatario di rendita Inail o in quanto in possesso di redditi al di sopra dei limiti previsti, l’intera indennità deve essere suddivisa tra gli altri superstiti, che possano eventualmente averne diritto.
In base alla normativa in vigore dal primo settembre 1995 la pensione di inabilità, ma anche come l’assegno ordinario d’invalidità, concesso e versato dall’Inps, non sono cumulabili con la rendita vitalizia Inail. Ciò laddove quest’ultima sia riferita all’identico evento o causa, fino a concorrenza della rendita stessa.
Non vi sono dubbi a riguardo, se leggiamo l’art. 1, comma 43 della legge n. 335 del 1995, la quale stabilisce che: “Le pensioni di inabilità, di reversibilità o l’assegno ordinario di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, liquidati in conseguenza di un infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa”. Tuttavia nella stessa disposizione si trova altresì scritto che: “sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti”.
In termini pratici, ciò significa che:
Considerando il caso tipico di un grave infortunio sul lavoro (Inail), che impedisca la possibilità di svolgere ancora l’attività lavorativa, può essere fatta domanda di accertamento sia Inail che Inps. Tuttavia, nell’ipotesi in cui sia riconosciuta una rendita – e al contempo la pensione di inabilità – ribadiamo che le due prestazioni non saranno cumulabili.
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