Dal 2022 è possibile uscire dal lavoro con l’APE Sociale grazie al nuovo elenco dei lavori gravosi in base al codice ISTAT.
Nella Legge di Bilancio il nuovo elenco dei lavori gravosi integrato a quello già esistente che permette di accedere all’APE Sociale con 63 anni e 30/36 anni di contributi in base alle tutele. Ma questa non è l’unica novità, infatti, sono stati eliminati, per i disoccupati, i tre mesi dopo la fruizione della NASPI. Analizziamo nel dettaglio i requisiti e le nuove categorie di lavoro gravoso.
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I nuovi requisiti richiesti dal 2022 per accedere all’APE Sociale sono 63 anni di età, nel caso degli operai edili, conduttori e ceramisti di impianti per la produzione di articoli per la ceramica e la terracotta, il requisito contributivo richiesto è di 32 anni. Inoltre, è necessaria la cessazione dell’attività lavorativa. Tuttavia è possibile rioccuparsi come dipendente o parasubordinato con un reddito annuo massimo di 8.000 euro e lavoratori autonomi fino a 4.800 euro annui.
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Inoltre, le lavoratrici madri godono di una riduzione del requisito contributivo pari a un anno per ogni figli fino ad un massimo di due anni.
I lavoratori che svolgono attività “gravose” devono aver svolto l’attività per almeno sei anni negli ultimi sette anni oppure, sette anni negli ultimi dieci anni.
Elenco delle nuove categorie di lavoro gravoso in aggiunta alla lista delle 15 categorie già esistenti
Professori di scuola primaria, pre – primaria e professioni assimilate: codice 2.6.4.2.0
Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate: codice 4.3.1.2.0
Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali: codice 5.3.1.1.0
Operatori della cura estetica: codice 5.4.3
Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati: codice 5.4.4
Artigiani, operai specializzati agricoltori: codice 6
Ceramisti: codice 6.3.2.1.2;
Conduttori di impianti e macchinari per il primo trattamento ed estrazione dei minerali: codice 7.1.1
Operatori di impianti per la lavorazione e trasformazione a caldo dei metalli: codice 7.1.2
Conduttori di forni ed altri impianti per la trasformazione e lavorazione della ceramica, vetro e di materiai assimilati: codice 7.1.3
Conduttori di impianti per la fornitura di articoli in terracotta e ceramica: codice 7.1.3.3
Conduttori di impianti per la trasformazione della fabbricazione della carta e del legno: codice 7.1.4
Operatori di impinati e macchinari per la raffinazione dei prodotti petroliferi e del gas, per la chimica di base e la chimica fine, e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica: codice 7.1.5
Conduttori di impianti per la produzione di vapore e di energia termica, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione della acque: codice 7.1.6
Conduttori di impastatrici e di mulini: codice 7.1.8.1
Conduttori di forni e analoghi di impianti per il trattamento termico dei minerali: codice 7.1.8.2
Operai semi qualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio: codice 7.2
Operatori di macchinari fissi nell’industria alimentare e fissi in agricoltura: codice 7.3
Conduttori di veicoli, macchinari di sollevamento e mobili: codice 7.4
Personale non qualificato addetto alla consegna e spostamento delle merci: codice 8.1.3
Personale non qualificato nei servizi di pulizia di alberghi, uffici, ristoranti, navi, veicoli e aree pubbliche: codice 8.1.4
Professioni assimilate e portantini: codice 8.1.5.2
Professioni non qualificate nella manutenzione del verde, nell’agricoltura, nell’allevamento, nella pesca e nella silvicoltura: codice 8.3
Professioni non qualificate nell’estrazione di minerali, nella manifattura e nelle costruzioni: codice 8.4
L’INPS pubblicherà a breve delle circolari con le nuove disposizioni per inoltrare la domanda e il nuovo modulo con l’integrazione delle categorie lavori gravosi sopra menzionate. Infine, oltre all’integrazione dei lavori gravosi e ridotto il requisito contributivo da 36 a 32 per i lavoratori edili, eliminati anche i tre mesi di sospensione per i disoccupati dopo la fruizione della NASPI, infatti, coloro che hanno perso involontariamente il lavoro, potranno accedere con 63 anni di età e 30 anni di contributi, dopo aver fruito della disoccupazione indennizzata. Infine, nulla cambia per il lavoratori disabili con una percentuale invalidante del 74%, che possono accedere con 63 anni di età e 30 anni di contributi.
Poi, i lavoratori “caregiver” che assistono un familiare disabile convivente, da almeno sei mesi dalla presentazione della domanda, possono accedere con 63 anni di età e 30 anni di contributi.
Infine, i lavoratori che svolgono un lavoro gravoso, da almeno sei anni negli ultimi sette anni oppure, sette anni negli ultimi dieci anni., con 63 anni di età e 36 anni di contributi, tranne per i gli operai edili che possono accedere con un’anzianità contributiva di 32 anni.
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