L’INPS chiarisce l’obbligo contributivo ai fini della pensione per i dipendenti pubblici durante il periodo di collocamento fuori ruolo.
L’INPS con la circolare n. 7 del 14 gennaio 2022 specifica l’obbligo contributivo valido ai fini della pensione per i dipendenti pubblici nel periodo fuori ruolo per espletare un incarico temporaneo o assumere un impiego presso le Istituzioni dell’UE.
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La circolare riepiloga la normativa nazionale che regola gli obblighi del versamento contributivo del datore di lavoro del settore pubblico e i dipendenti collocati fuori ruolo nello svolgimento dell’attività lavorativa o espletare un incarico presso organismi internazionali o Enti (legge n.11114 del 27 luglio 1962).
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I dipendenti che svolgono incarichi, come sopra specificati, sono tutelati a tutti gli effetti del trattamento di quiescenza e previdenza. pertanto, l’Amministrazione di appartenenza del dipendente, ha l’obbligo di denuncia e versamento dei contributi per intero, cioè considerando l’aliquota contributiva piena. Resta ferma per il lavoratore del versamento della ritenuta a proprio carico al datore di lavoro.
In regime di Trattamento di Fine Rapporto (TFR) non sono obbligati a nessun versamento nei Fondi per i trattamenti di quiescenza. In effetti i dipendenti collocati fuori ruolo, godono di un particolare regime previdenziale. Infine, la circolare evidenzia che i lavoratori con un incarico o impiego temporaneo presso le Istituzioni dell’Unione Europea, occorre considerare e coordinare le disposizioni dell’ordinamento italiano con il diritto dell’UE.
I contributi versati dalle Amministrazioni pubbliche nelle Casse pensionistiche, sia nella Gestione privata sia nella Gestione pubblica, per i dipendenti collocati fuori ruolo per un incarico o un impiego presso Istituzioni dell’UE, che sono già tutelati dal Fondo dell’Unione, potranno ricevere il rimborso dall’Istituto all’Amministrazione che ha effettuato il versamento. In questo caso, l’Amministrazione dovrà inoltrare la richiesta di restituzione della contribuzione versata ai fini pensionistici, sia per la quota a carico del dipendente sia quella a carico del datore di lavoro, alla Struttura territoriale competente, la quale a sua volta provvederà a regolare i rapporti con il lavoratore.
L’Istituto provvederà al rimborso del periodo fuori ruolo nei limiti della prescrizione di dieci anni, dopo aver trattenuto le somme a proprio credito. Infine, l’INPS specifica che, la contribuzione non versata, non sarà valorizzata ai fini pensionistici. Nono sono rimborsabili i contributi versati ai Fondi ex INADEL ed ex ENPAS per i trattamenti del Trattamento di fine rapporto (TFR) e fine servizio (TFS), alla Gestione unitaria delle prestazioni social e creditizie e alla gestione es ENPDEP e all’ENAM.
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