Come evitare che la pensione di reversibilità sia ridotta? Verifichiamo cosa fare nel caso l’INPS in ritardo proceda alla decurtazione dell’assegno.
La pensione di reversibilità è una prestazione economica riconosciuta ai superstiti, si tratta di una prestazione riconosciuta ai familiari del pensionato o lavoratore defunto. Però il trattamento economico non spetta nell’uguale misura riconosciuta al defunto, ma in misura ridotta e in base al grado di parentela. Inoltre, la legge Dini ha previsto anche dei limiti di cumulo dei redditi e pensione a i superstiti. L’INPS tramite circolari ha chiarito più volte i limiti di reddito e il grado di parentela che danno diritto alla prestazione. Inoltre, in alcune circostanze sono previste delle decurtazioni dell’assegno. L’INPS, a volte opera in ritardo la riduzione dell’assegno causando non pochi problemi all’avente diritto. Verifichiamo cosa fare quando si manifesta questa situazione.
La riduzione della pensione di reversibilità è dovuta spesso dalla mancanza dell’invio annuale del modello RED che racchiude i redditi percepite dall’interessato nell’anno di competenza. La riduzione da parte dell’INPS può avvenire anche a distanza di anni e in modo inaspettato. In effetti la riduzione dell’assegno di reversibilità può avvenire da parte dell’INPS, in mancanza della presentazione del modello RED anche in un momento successivo, rispetto all’accredito della prestazione da parte dell’istituto. Con la pensione di reversibilità spetta la pensione di vecchiaia? La risposta che non ti aspetti
Quindi, il beneficiario della pensione di reversibilità, può trovarsi non solo la decurtazione dell’assegno nel periodo ordinario in cui lo percepisce, ma anche ulteriori tagli riferiti alle somme percepite in modo indebito in precedenza.
Ricordiamo che il modello RED, equivale ad una dichiarazione dei redditi e sono obbligati alla presentazione coloro che non presentano la dichiarazione dei redditi. Inoltre, devono inviare il modello RED anche coloro che presentano la dichiarazione dei redditi ma possiedono altri redditi che non devono essere indicati, ad esempio redditi obbligatori da matricola.
Inoltre, il pensionato è sempre obbligato a presentare il modello RED nel caso percepisca i seguenti redditi:
a) pensione superstiti erogata da stati esteri;
b) lavoro dipendente svolto all’estero;
c) prestazioni di lavoro a progetto o di collaborazione:
d) lavoro autonomo;
e) redditi derivanti da immobili diversi dall’abitazione principale;
f) rendite vitalizie.
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Per evitare che l’INPS proceda con il tagli dell’assegno in ritardo è necessario inviare una dichiarazione del reddito presunto con il modello RED, di solito si consiglia di inviarla congiuntamente alla domanda id pensione di reversibilità. L’INPS, in questo modo, può operare le decurtazione dovute in tempi utili e non apportarle tutte insieme dopo anni. Quando il pensionato non invia la dichiarazione di reddito presunto l’INPS procede con un ricalcolo consuntivo. Inoltre, opera tale ricalcolo il 31 dicembre dell’anno successivo o in cui è stata presentato il modello RED.
Per capire come funziona il fattore temporale, ecco un breve esempio: i redditi percepiti nel 2020 sono inviati con la dichiarazione dei redditi del 2021, l’INPS per termine ultimo per l’invio della comunicazione di ricalcolo prevede il 31 dicembre 2022. Quindi, la decurtazione della prestazione si ha circa due anni dopo.
Oltre alla riduzione in funzione del grado di parentela, la pensione di reversibilità si riduce anche in funzione al reddito del beneficiario secondo le seguenti soglie:
a) il 25% per redditi di tre volte superiore il minimo INPS previsto nel 2021, di circa 20.107,62 euro;
b) il 40% per redditi di quattro volte superiore il minimo INPS previsto nel 2021, di circa 26.810,16 euro;
c) il 50% per redditi di cinque volte superiore il minimo INPS previsto nel 2021, di circa 33.512,70 euro.
Da precisare che in presenza di figli minori o studenti o inabili, nel nucleo familiare, la pensione di reversibilità non è ridotta. Inoltre, non opera nessuna riduzione per i trattamenti in essere alla data del primo settembre 1995, in quanto subiscono il congelamento dell’importo senza miglioramenti futuri, fino ad assorbimento delle differenze.
Fonte: Circolari INPS n. 38 dell’anno 1996 e 147 dell’anno 2019
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