La pensione di reversibilità è una prestazione economica riconosciuta ai familiare del pensionato defunto, ma spetta ai figli maggiorenni?
I familiari hanno diritto alla pensione ai superstiti, comunemente conosciuta come pensione di reversibilità, quando muore il familiare titolare di una pensione diretta (pensione di vecchiaia, anticipata, anzianità, invalidità o inabilità). Si ha diritto alla pensione di reversibilità anche quando muore un lavoratore che ha maturato un determinato requisito contributivo. In effetti, il lavoratore deve aver maturato almeno cinque anni di contributi di cui almeno tre versati nei quinquennio precedente al decesso. Oppure, almeno 15 anni di contributi versati in qualsiasi momento, in questi casi si tratta di pensione indiretta.
Chi ha diritto alla pensione di reversibilità INPS?
I beneficiari della pensione di reversibilità INPS sono:
a) il coniuge anche se legalmente separato o divorziato, a condizione che percepisca l’assegno di mantenimento;
b) figli minori, equiparati, inabili o maggiorenni (solo in alcuni casi) a carico del pensionato defunto;
c) i genitori con un’età superiore a 65 anni, a carico del defunto e in assenza del coniuge o dei figli, e non titolari di pensione diretta o indiretta;
d) sorelle nubili o fratelli celibi a carico fiscalmente del defunto, in assenza del coniuge, dei figli, dei nipoti o dei genitori.
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Quando i figli maggiorenni rientrano nel diritto alla pensione?
La pensione di reversibilità INPS spetta ai figli maggiorenni solo se sono studenti in base ad una quota percentuale della pensione che sarebbe spettata al genitore defunto, oppure, della pensione liquidata prima della morte. Ma, per beneficiare della pensione di reversibilità il figlio deve essere regolarmente iscritto ad un corso scolastico con la seguente durata:
a) per le scuole professionali o secondarie dal primo settembre al 31 agosto dell’anno successivo, fino ad un’età massima di 21 anni;
b) per i corsi universitari dal primo novembre al 31 ottobre dell’anno successivo, fino ad un’età massima di 26 anni.
Nel caso in cui lo studente frequenti l’ultimo anno di corso, il termine dell’anno scolastico per le scuole secondarie di primo grado è fissato al 30 giugno, mentre per quelle di secondo grado è fissato al 31 luglio.
Invece, lo studente universitario può chiedere la proroga del pagamento della pensione di reversibilità INPS fino al 31 ottobre dell’ultimo anno di corso di studi e fino alla conclusione delle sessioni di esame. A condizione che, lo studente, completi il corso di studi con il conseguimento del titolo accademico. Tuttavia, il limite fissato è sempre di 26 anni di età.
Lavoro e corso di studio
I figli maggiorenni che percepiscono la pensione di reversibilità, in linea generale non possono lavorare. Tuttavia, una pronuncia della Corte Costituzionale ha chiarito che, il figlio studente anche se svolge un lavoro precario o saltuario, da cui deriva un reddito di bassa entità, conserva il diritto alla quota di pensione di reversibilità INPS.
Anche l’impiego in lavori socialmente utili, lo svolgimento di servizio civile o borsa lavoro, non comportano un’attività lavorativa che determina la sospensione della prestazione pensionistica.
Inoltre, la prestazione di un’attività lavorativa da parte dei figli studenti, o il superamento dell’età di 21 anni o 26 anni, o l’interruzione degli studi, non comportano l’estinzione della prestazione, ma solo la sua sospensione. Questo significa, che se si verificano di nuovo le condizione che ne danno il diritto, in base ai limiti sopra esposti, la prestazione può essere di nuovo erogata.