Pensione di reversibilità: ecco cosa succede ai figli disabili

In caso di attività lavorativa del figlio dichiarato inabile, la pensione di reversibilità decade? Vediamo cosa dice la legge.

La pensione di reversibilità è un trattamento pensionistico che spetta a tutti i superstiti del lavoratore o del pensionato. Oltre al coniuge, la pensione spetta anche ai figli. Per i minori spetta sempre, per i maggiorenni è necessario che questi siano fiscalmente a carico del genitore al momento del decesso.

Pensione di reversibilità, cosa succede ai figli disabili
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Il diritto al trattamento viene a mancare nel caso il figlio inizi un’attività lavorativa a prescindere dal reddito e dal tipo di contratto. La perdita della pensione di reversibilità è definitiva, nel senso che in caso di cessione del lavoro non sarà possibile ripristinarla. Diverso invece è il discorso per i figli maggiorenni dichiarati inabili.

Partiamo con il dire cosa si intende per un figlio inabile. Il concetto viene spiegato dalla Legge n. 222 del 12 giugno 1984 che indica come inabile “colui il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”.

Può succedere che per fini terapeutici queste persone possano essere assunte da cooperative sociali o da datori di lavoro che mettono sotto contratto questo tipo di persone. In questo caso cosa succede? Si perde la pensione di reversibilità? Non proprio.

In caso di lavoro per fini terapeutici non si perde la pensione di reversibilità

A rispondere al dubbio ci ha pensato l’articolo 46 della Legge n.31 del 28 febbraio 2008, che ha specificato che alcune attività svolte con finalità terapeutiche dal soggetto inabile non precludono il conseguimento della pensione di reversibilità.

L’articolo stabilisce che l’attività svolta dal figlio inabile non debba superare le 25 ore settimanali e deve avvenire presso cooperative sociali o presso datori di lavoro che assumono le persone disabili con convenzioni di integrazione lavorativa, con contratti di formazione e lavoro, di apprendistato o con le agevolazioni previste per le assunzioni di disoccupati di lunga durata.

Il trattamento economico per il lavoro svolto non potrà essere inferiore al trattamento minimo delle pensioni incrementato del 30 per cento. Quindi requisito fondamentale per mantenere il diritto alla pensione è la finalità terapeutica e di inclusione sociale del lavoro.

L’ente erogatore della pensione dovrà accertarsi che l’attività sia svolta effettivamente con finalità terapeutiche e svolta da datori di lavoro che rispettano precisi requisiti pena la perdita del trattamento di reversibilità.

Precisamente il datore di lavoro dovrà:

  • far parte della categoria dei laboratori protetti o della cooperative sociali come scritto nella legge n. 381 del 1991;
  • assumere l’inabile per effetto di una convenzione di integrazione lavorativa;
  • assumere l’inabile con contratto di formazione, apprendistato o con le agevolazioni previste per i disoccupati di lunga data.

Se si rispettano tali requisiti la pensione di reversibilità non viene eliminata.

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