Pensione di reversibilità: quando spetta la quota ai figli? La risposta che non ti aspetti

La pensione di reversibilità è riconosciuta anche ai figli superstiti in base a condizioni specifiche. Verifichiamo cosa prevede la normativa vigente.

Pensione di reversibilità INPS anche ai figli maggiorenni
Pensione di reversibilità INPS anche ai figli maggiorenni

Un Lettore padre di due figli (uno frequenta le scuole superiore di secondo grado e l’altro un percorso di studio universitario), è preoccupato per il suo stato di salute, e chiede agli Esperti di Trading.it se ai figli spetta la pensione di reversibilità.

La normativa prevede che la pensione di reversibilità spetta ai figli minori di diciotto anni e ai figli inabili a prescindere dell’età. I figli devono essere a carico fiscalmente quando si manifesta l’evento. Nel caso i figli siano studenti e a carico fiscalmente possono ottenere la pensione di reversibilità in base a condizioni specifiche, fino a 21 o 26 anni di et. Verifichiamo le possibilità in base alle specifiche INPS contenute nella circolare n. 185/2015.

Pensione di reversibilità: quando spetta la quota ai figli?

Nel caso di figli studenti, che frequentano una scuola media o professionale, con un’età compresa tra i 18 e 21 anni e non devono svolgere attività lavorativa. Per i figli che frequentano un corso di studio universitario, percepiscono la quota di pensione di reversibilità fino alla durata del corso legale di laurea e comunque, non oltre i 26 anni di età. Anche in questo caso devono essere a carico fiscalmente e non svolgere nessuna attività lavorativa.

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Inoltre, la pensione di reversibilità spetta al figlio superstite, che dopo terminato il corso di laurea si iscriva a un corso di specializzazione. Comunque, la prestazione sarà erogata fino al compimento dei 26 anni di età. Pensione di reversibilità, attenzione: spetta solo ai figli se il genitore sbaglia

Occorre precisare che dopo il diciottesimo anno dei figli, questi hanno diritto alla pensione di reversibilità  se si verificano due situazioni:

a) l’assegno spetta fino al compimento del corso di studio ma non oltre 21 anni di età;

b) spetta fino al compimento del corso legale di laurea ma non oltre 26 anni di età. Non sono considerati i periodi fuori corso anche se lo studente ha un’età inferiore a 26 anni.

Ad esempio se un figlio inizia l’università in ritardo, anche se non ha terminato il corso di laurea, la pensione sarà erogata massimo fino a 26 anni di età. Oppure, nel caso uno studente anticipa i tempi e termina il corso di laurea e si iscrive ad un corso di specializzazione universitario, continua a percepire la pensione fino al compimento dei 26 anni di età.

Quote spettanti

La pensione è riconosciuta ai superstiti in base a quote da ripartire tra il coniuge e i figli, nello specifico:

  • coniuge con due o più figli: 100%;
  • coniuge con un figlio o due figli senza il coniuge: 80%;
  • solo un figlio: 70%;
  • solo il coniuge: 60%;
  • due genitori o sorelle e fratelli: 30%;
  • per altri familiari: 15%.

Inoltre, precisiamo che in base al reddito personale,  la quota spettante, subisce una diminuzione dal 25% fino al 50%.

Fonte: Circolare INPS n. 185 del 18 novembre 2015

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