Pensione di reversibilità, divorzio e mantenimento: la nuova comunicazione INPS cambia tutto e devi adeguarti

Divorzio, mantenimento e pensione di reversibilità: l’INPS chiarisce un punto focale, la comunicazione a cui adeguarsi.

La pensione di reversibilità è spesso oggetto dei dubbi più disparati, poiché molto dipende, come sappiamo, da una serie di fattori differenti. In particolar modo, ci si interroga riguardo al rapporto che intercorre tra la stessa, il divorzio e, talvolta, il mantenimento. Spetta o meno, dunque, all’ex coniuge superstite? Ecco la comunicazione dell’INPS che fa chiarezza: a cosa bisogna adeguarsi e cosa tenere bene a mente.

Pensione reversibilità divorzio e mantenimento
Reversibilità, divorzio e mantenimento: cosa tenere a mente (trading.it)

Come sappiamo, la reversibilità è regolata, proprio come altre erogazioni simili, da una serie di leggi apposite. Ciò, tuttavia, non sempre sembra sufficiente a sciogliere i relativi dubbi o fare chiarezza. Andiamo allora a vedere cosa specifica la circolare INPS 19/2022 in merito a tale contributo e ai coniugi separati.

Pensione di reversibilità, separazione e mantenimento: la circola INPS fa chiarezza

Per quanto concerne il coniuge divorziato, questi avrà diritto alla reversibilità o, in caso di un nuovo coniuge superstite, ad una quota della stessa, in base ad una serie specifica di condizioni. Quali sono e cosa riguardano, ma, soprattutto, come incidono l’addebito di colpa o il mantenimento sul tale diritto? Ecco cos’ha chiarito l’INPS con una circolare.

Circolare INPS: divorzio, mantenimento e reversibilità
Cosa chiarisce la circolare INPS sulla pensione di reversibilità (trading.it)

Per quanto concerne i requisiti, si parte dalla pregressa titolarità dell’assegno divorzile, che dovrà essere attuale e fruibile al momento del decesso dell’interessato. Si passa, quindi, all’assenza di nuove nozze: un nuovo matrimonio esclude del tutto il diritto ad ottenere l’accesso a tale contributo. Ancora, bisogna tener conto dell’inizio del trattamento pensionistico rispetto al divorzio stesso: questo dovrà essere antecedente alla sentenza. Laddove, invece, il de cuius non fosse stato ancora in pensione al momento del decesso, occorrerà tener conto del perfezionamento dei requisiti relativi ad assicurazione e contribuzione.

Cosa accade, invece, in caso di separazione? In presenza di tale circostanza, come chiarito dalla circolare di cui sopra, indipendentemente dall’addebito o della separazione per colpa ed esclusione del mantenimento, l’ex coniuge, in quanto superstite, ha comunque diritto alla reversibilità. In parole semplici, oggi viene meno la differenza di trattamento che riguarda il titolo della separazione che, prima, in assenza dell’assegno di mantenimento, non dava diritto alla reversibilità. Il coniuge separato, dunque, è uguale in tutto e per tutto a quello che si definisce “coniuge superstite” e di questi avrà, quindi, gli stessi diritti.

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