Nel tempo ci sono state molte modifiche che hanno cambiato la pensione di anzianità. Ecco le spiegazioni da parte dell’Inps
Il sistema previdenziale italiano è tra i più complessi in Europa. Negli anni ha subito molteplici cambiamenti, soprattutto per via delle difficili condizioni economiche e per un aumento della popolazione anziana, che ha appunto il diritto a ricevere l’assegno previdenziale mensile.
Ad oggi esistono diverse forme pensionistiche che possono essere usufruite in base alla categoria dei lavoratori che ne vogliono fare accesso. Ma come funziona la pensione di anzianità? Negli anni è cambiata molto. Vediamo che cosa dice l’Inps a riguardo.
Per pensione di anzianità si intende l’assegno che viene erogato in base alla combinazione tra gli anni di contributi maturati e il requisito anagrafico richiesto e raggiunto da parte del lavoratore. Tuttavia, questa definizione e applicazione è stata modificata nel tempo e la pensione di anzianità p cambiata moltissimo. Inizialmente era previsto il raggiungimento dei 65 anni di età per gli uomini e 60 per le donne. Tuttavia, questa tipologia di pensione di anzianità ha visto la sua abolizione nel 2011. Ad oggi, infatti, non è più prevista nel nostro ordinamento pensionistico.
Nel 2012 è entrata in vigore la cosiddetta Riforma Fornero, la quale ha sostituito il precedente sistema di pensione anticipata ordinaria. Questa nuova formula non prevede l’esistenza di un requisito anagrafico per poter andare in pensione. Esiste però l’obbligo di raggiungere un numero specifico di contributi. Per poter ottenere la pensione anticipata ordinaria, infatti, è necessario aver maturato 42 anni e 10 mesi di contributi, nel caso degli uomini e un anno in meno per le donne, ovvero 41 anni e 10 mesi. Come abbiamo detto in precedenza, però, non è previsto alcun requisito anagrafico.
La pensione anticipata ordinaria era soggetta all’adeguamento relativo all’aspettativa di vita effettuato dall’Istat. Tuttavia, dal primo gennaio del 2019 questo meccanismo è stato abbandonato per via delle modifiche che sono state introdotte con il nuovo decreto legge n.4/2019 (art.15), poi convertito nella legge n.26 del 28 marzo 2019. Nella norma è stata stabilita la non applicazione dal primo gennaio del 2019, fino al 31 dicembre del 2026 degli adeguamenti della speranza di vita. A partire dal primo gennaio del 2027, invece, ci sarà un ulteriore adeguamento dei requisiti contributivi. Questo avverrà ogni due anni e, come in precedenza, vedrà una calibrazione rispetto agli incrementi della speranza di vita stabiliti di volta in volta.
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