La risoluzione n. 29 pone nuove regole nella gestione della pensione complementare, ecco cosa sapere.
In tema di pensione complementare la risoluzione n. 29 del 2025 aggiorna la normativa in merito al calcolo di anzianità. Le aliquote di tassazione si pongono in relazione a fondi diversi, e ciò avviene nelle seguenti modalità.

Si può attingere a documentazioni di fondi diversi per ottenere la prestazione nel caso in cui il soggetto sia iscritto a forme pensionistiche complementari differenti. Quindi, il calcolo dell’anzianità discerne da ciò. Spiegheremo in brevi passaggi, come avviene ciò. Il primo quesito a cui rispondere è se ci possa essere una riduzione dell’aliquota di tassazione attingendo da questi elementi, e se sì, a quanto ammonta questa diminuzione. Come si fa a stabilire?
La risposta è la seguente. Su alcune prestazioni è possibile applicarne una ridotta secondo una percentuale che va dal 15% al 9%. Ciò è per chi ha superato 15 anni all’interno di questo circuito previdenziale. È l’art. 11 del DL n. 252 del 2005 che afferma che l’aliquota di tassazione sulle pensioni complementari è ridotta in relazione agli anni di partecipazione, e ciò avviene in modo progressivo. Per ogni anno che va oltre il quindicesimo di partecipazione a forme complementari, c’è una riduzione dello 0,3%.
Ma a complicare la questione è quando un aderente è iscritto nello stesso momento a più forme pensionistiche. Così, è qui che interviene l’ADE con i dovuti chiarimenti per calcolare l’anzianità, e se sia concretamente possibile tenere conto di periodi di partecipazione a forme diverse rispetto a quella da cui si richiede la prestazione.
Le nuove regole della pensione complementare: l’ADE risponde a tutti i dubbi
La ratio che regge l’innovazione, sarebbe quella di considerare l’anzianità maturata a prescindere, in modo che il soggetto in questione non perda in nessun modo quanto maturato.

L’ADE afferma che la normativa vigente considera ai fini del calcolo di anzianità, tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari per cui non c’è stato riscatto totale. In parole povere, cosa significa?
Che se un soggetto ha più posizioni, deve essere presa in considerazione l’anzianità complessiva maturata. Appunto, il calcolo anzianità non attinge da un solo fondo, ma anche tutti gli altri in relazione ai periodi trascorsi in essi.
Anche la circolare n. 70 de 2007 ribadisce ciò, ritenendo che devono considerarsi utili tutti i periodi di iscrizione a forme complementari.
Infine, si conferma che si può richiedere un’attestazione rilasciata da un’altra forma pensionistica per dimostrare l’anzianità, la quale attesti la data di adesione, e che la posizione non sia stata del tutto riscattata. Così, il fondo tiene conto dell’anzianità maturata, anche in altro fondo con tutta la documentazione annessa.