Pensione casalinghe: per ottenerla a 57 anni posso versare adesso i contributi? La risposta non lascia dubbi

La pensione casalinghe/casalinghi, crea molti dubbi. Oggi rispondiamo, cercando di fornire un margine di informazioni esauriente, al  quesito pervenutoci da un nostro lettore.

Il lettore chiede come fare per accedere alla pensione a 57 anni versando i contributi nel Fondo casalinghe INPS. Di seguito il quesito con tutte le spiegazioni e le possibilità che permettono l’accesso anticipato al pensionamento

pensione casalinghe
Adobe Stock

Buongiorno,

sono un Casalingo Vedovo con due figli minori. Questo anno mi sono iscritto a INAIL e INPS come casalingo. È vero che se verso 60 rate mensili di 20 € circa posso avere una pensione già a 57 anni? Attualmente ho 54 anni. Per favore vorrei informazioni utili visto che dopo vari appuntamenti allo sportello INPS non sono riuscito ad averne per niente, perché mi hanno rinviato e deviato senza riuscire a ottenere nessuna informazione utile. Grazie

Pensione casalinghe – casalinghi: assicurazione Inail e Fondo Inps

La prima domanda alla quale rispondere è la seguente, cos’è il Fondo Casalinghe?

Si tratta di fondo di previdenza discrezionale, che è stato messo in vigore a partire dal 1° gennaio 1997. Si rivolge a quanti, uomini o donne, si adoperino in mansioni lavorative di cura non retribuite e derivanti da necessità familiari, compresi i cosiddetti “badanti”.

Allorché sussistano le condizioni per l’iscrizione a esso, l’istanza viene accolta in maniera automatica. Così il richiedente può cominciare a versare i contributi a seguito della ricezione della apposita segnalazione di accoglimento della richiesta, dotata dai primi bollettini di conto corrente postale disposti per il versamento. L’iscrizione sarà attivata a partire dal 1° giorno del mese di presentazione dell’istanza e rimarrà vigente anche nella circostanza non si effettuassero pagamenti.

Per chi fosse già registrato alla Mutualità pensioni, creata dalla legge 5 marzo 1963, n. 389, nella quale si contemplava l’iscrizione delle sole donne impegnate in attività domestiche tra i 15 d 50 anni, le cose sono cambiate dal 1° gennaio 1997.

Le assicurate in essere sono state incluse d’ufficio al rinnovato fondo Casalinghe. Questo ha permesso l’utilizzazione dei contributi già predisposti come “premio unico d’ingresso”. Le indennità versate nel Fondo Casalinghe non hanno la possibilità di essere aggiunte a quelle accreditate nelle forme pensionistiche vincolanti.

Requisiti per l’iscrizione al Fondo pensione casalinghe

Quali sono i requisiti per l’iscrizione al Fondo?

  • prestare lavoro in famiglia non compensato con oneri familiari, senza dipendenza;
  • non ricevere una pensione diretta; è consentito essere titolari di pensione ai superstiti
  • non prestare servizio lavorativo dipendente o autonomo per il quale è vincolante l’iscrizione a diverso ente o cassa previdenziale;
  • svolgere attività lavorativa part-time che, stando a orari di lavoro e compensi, non consenta il raggiungimento del numero di settimane lavorative occorrenti per richiedere con diritto della pensione.

Il Fondo di previdenza per i lavori familiari distribuisce unicamente una prestazione determinata con la macchina contributiva. In più predispone solamente un paio di prestazioni pensionistiche, vecchiaia e inabilità che, diversamente dal regime generale AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria), non sono reversibili ai superstiti.

Pensione di vecchiaia: occorrono 5 anni di versamenti contribuitivi (60 mesi di versamenti) e 57 anni di età. Sebbene nel caso il trattamento non sfiori una rata minima uguale all’assegno sociale maggiorato del 20%, la pensione otterrà il riconoscimento solamente al compimento del 65° anno di età.

Pensione di inabilità: occorrono almeno 5 anni versamenti contribuitivi accreditati, a patto che sia in essere l’evidente e prolungata impossibilità di qualsivoglia prestazione lavorativa. L’età anagrafica in questa circostanza non conta. In questo caso, l’attività non è accompagnata dalla maggiorazione contributiva a vantaggio degli iscritti in forme pensionistiche vincolanti.

Assicurazione

L’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici risale da un punto di vista legislativo alla legge 493 del 3 dicembre 1999.

 Questa polizza contro gli infortuni domestici predispone la tutela a quanti svolgano, a titolo gratuito e senza vincolo di subordinazione, prestazioni indirizzate alla cura dei componenti familiari e all’ambiente in cui risiedono, in termini quotidiani ed esclusivi.

L’assicurazione in questione è obbligatoria per coloro che:

  • abbiano un’età tra i 18 e 67 anni compiuti
  • prestino lavoro per la cura dei componenti familiari e della casa
  • non siano legati da obblighi di subordinazione
  • prestino mansioni domestiche in maniera quotidiana ed esclusiva.

Stando alle peculiarità assicurative appena segnalate, si dovranno assicurare, sempre considerando lo svolgersi del lavoro domestico in maniera costante ed esclusiva:

  • studenti: anche fuorisede, purché si occupino dell’ambiente in cui dispongono della residenza;
  • quanti, maggiorenni, lavorino unicamente in casa per la cura dei componenti familiari (giovani in attesa di prima occupazione);
  • i riceventi pensione under 67 anni;
  • i cittadini stranieri con regolare permesso di soggiorno e non aventi altra occupazione;
  • i lavoratori in mobilità, i lavoratori in cassa integrazione guadagni o beneficiari di prestazioni a carico dei Fondi di integrazione salariale e i lavoratori riceventi indennizzo di disoccupazione atteso dalle norme in vigore a seguito della perdita involontaria dell’impiego;
  • lavoratori stagionali, temporanei, a tempo determinato; l’assicurazione, in tali circostanze, ricopre unicamente i periodi in cui non si è svolta la prestazione lavorativa.

È possibile in un medesimo contesto familiare riuscire ad assicurare più componenti. Chi fosse al di sotto di una determinata soglia di reddito, sarà esonerato dal versamento del premio assicurativo contro gli infortuni in ambito domestico. Nella fattispecie sarà lo Stato a farsene carico.

Chi fosse in possesso dei requisiti di legge ma non pagasse l’assicurazione, sarà soggetto ad ammenda da parte dell’Inail. La sanzione sarà orientata in rapporto alle tempistiche dell’illecito e per una somma non superiore, in ogni caso, al corrispondente del premio.

In chiusura, per tutte le modifiche attuate con la Legge n.145 del 30 dicembre 2018 clicca qui.

Gestione cookie